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Costituzione

Riportiamo di seguito la replica di Corrado Mauceri ai NoLIP pubblicata sul sito PavoneRisorse

“NoLIP” di C. Mauceri

A Valentino e Dacrema, ma siamo d’accordo sulla Scuola della Costituzione?

Dopo le piccate prese di posizione di taluni Dirigenti scolastici dell’ANP, ho letto con qualche stupore  gli interventi, per la verità un po’ sbrigativi ( e forse anche un po’ strumentali), degli amici Valentino e Dacrema ( con quest’ultimo ho lavorato per anni nella CGIL.- Scuola, ora FLC-CGIL). Penso quindi che un chiarimento sia opportuno.

Io penso che una discussione  in merito debba prendere le mosse dai principi affermati nella Costituzione che devono essere i punti fermi di un confronto sereno e costruttivo e che  si possono riassumere:

1)      Principio della libertà di insegnamento ( art. 33, co. 1 Cost)

2)      La Repubblica …istituisce scuole statali per tutti gli  ordini e gradi ( art. 33, co 2 Cost.)

3)      La scuola è aperta a tutti ( art. 34 Cost.)

4)      La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione (artt 33, co.2 e 117,co 2 lett. n. Cost)

5)      L’autonomia delle istituzioni scolastiche ( at. 117, co. 3 Cost.)

Che cosa significano in concreto questi principi nel loro insieme? A mio avviso (penso che anche Dacrema e Valentino siano d’accordo) questi principi significano:

A.     La Repubblica ha l’obbligo di  garantire a tutti/e  scuole statali per tutti gli ordini e gradi; il sistema scolastico statale deve essere quindi autosufficiente rispetto  alla domanda sociale di istruzione; quindi  la Costituzione non consente il sistema integrato pubblico-privato; le scuole private sono quindi aggiuntive e  facoltative.

B.      Le scuole statali devono garantire la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturale; ciò significa che, nelle scuole statali, l’attività di ciascun docente – e più in generale il sistema scolastico nel suo complesso – devono essere esenti da qualsiasi forma di condizionamento esterno o ministeriale,  diretto o indiretto; significa quindi che il personale docente è ovviamente dipendente statale, come lo sono i magistrati, con diritti e con doveri;  ma, nello svolgimento della sua funzione docente, non può essere gerarchicamente subordinato alle direttive di nessuno; significa anche  che deve esercitare la sua funzione per dare il suo libero ed incondizionato contributo, anche attraverso il confronto e la partecipazione agli organi collegiali, a tutta l’attività didattica e culturale sia a livello di istituto sia a livello nazionale.

Significa, in conclusione, che la scuola statale non può essere, come ai tempi del fascismo, la scuola governativa e gerarchizzata, con una didattica ed indirizzi culturali etero imposti e con controlli direttamente o indirettamente governativi, ma deve essere la scuola della Repubblica, una scuola governata con regole e percorsi condivisi e partecipati.

C.       La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione significa che, al fine di garantire il pluralismo culturale e di evitare forme di condizionamento di parte, le norme generali sull’istruzione devono essere riservate all’organismo della Repubblica istituzionalmente rappresentativo del Paese, e cioè il Parlamento.

D.     L’autonomia scolastica deve essere vista in questo contesto costituzionale e significa che non solo deve essere garantita la libertà di insegnamento di ciascun docente, ma deve essere garantita  l’autonomia delle istituzioni scolastiche, come espressione della partecipazione democratica di tutti soggetti che operano nella scuola; quindi autonomia intesa come indipendenza da ogni forma di condizionamento  esterno ( anche ministeriale) e di partecipazione attiva sia nel governo della scuola sia nell’ambito del sistema nazionale.

Non quindi un’autonomia dal sistema scolastico statale di scuole in concorrenza tra loro e subordinate anche alle logiche del mercato (cd autonomia aziendale), ma autonomia nel sistema scolastico statale come arricchimento e flessibilizzazione del progetto culturale nazionale.

Credo che su questi principi costituzionali si sia d’accordo.

La LIP senza dubbio su taluni aspetti  si può e si deve discutere ( gli stessi promotori ne sono convinti ed hanno avviato un percorso in tal senso); ma bisogna riconoscere che l’impianto complessivo va senza dubbio nella direzione dei principi costituzionali sopraindicati.

Gli amici Valentino e Dacrema criticano però  la LIP con argomentazioni che mi sembrano per la verità prive di fondamento ( è possibile però che io non le abbia capite); affermano difatti:

a)      La LIP prevede l’abrogazione dell’art. 25 T.U.n. 165/01 ( Dirigenza scolastica)

b)      Non prevede l’autonomia scolastica

c)      Esclude la contrattazione sindacale.

A ) in merito all’abrogazione dell’ art. 25 TU n.165/01

Premetto (ovviamente è una mia opinione personale) che  ritengo che un dirigente o direttivo ( la denominazione è indifferente), che comunque ha responsabilità di una istituzione complessa come quella scolastica, debba avere ( come del resto anche il personale docente) un adeguato riconoscimento professionale ed economico.
Ciò premesso, è fuor di dubbio che la dirigenza scolastica delineata dall’art. 25 è semplicemente un monstrum giuridico, che non può che creare contrasti ed incertezze. Difatti si definiscono le funzioni del DS che però devono essere esercitate “ nel rispetto delle competenze degli organi collegiali” ; cioè, secondo tale geniale formulazione, il DS ha le stesse  funzioni che spettano agli OO.CC. (che il DS deve rispettare essendone, nel contempo, responsabile);una normativa palesemente contraddittoria, tanto è vero che prima Brunetta ed Aprea ed ora  Renzi si propongono di modificarla, ovviamente eliminando ogni ruolo decisionale degli OO .CC.

Le alternative sono due : o si ridimensionano le competenze degli OO.CC., attribuendo al  DS  un pieno potere decisionale e manageriale e quindi si ripristina in pieno il rapporto di subordinazione gerarchica, già previsto nel regime fascista, e – di conseguenza –  si stravolgono i principi costituzionali ed in primis il principio della libertà di insegnamento; oppure  le decisioni sono affidate agli organi di democrazia scolastica,  al fine di garantire il pieno svolgimento della libertà di insegnamento, restituendo al dirigente scolastico il ruolo importante del garante del regolare funzionamento della vita scolastica e delle regole definite negli organi di democrazia scolastica.

Si tratta cioè o di dare piena attuazione ai principi costituzionali o tornare, come vorrebbe Renzi, a modelli autoritari e privatistici

B) La LIP non prevede l’autonomia scolastica ?

Senza dubbio la LIP non prevede (anzi la esclude) l’autonomia aziendale e lo smantellamento del sistema scolastico statale  in un pluralismo di scuole-azienda, prive di un ruolo istituzionale ed in concorrenza tra loro; che corrisponde, in altri termini, alla distruzione del sistema scolastico statale previsto dalla Costituzione per realizzare il diritto di tutti/e ad una istruzione uguale.

La LIP invece, prevedendo il rafforzamento degli OO.CC  ( anche se a livello nazionale permane il ruolo preminente del Ministro) si propone indubbiamente ed oggettivamente il rafforzamento dell’autonomia scolastica  che, in coerenza con i principi costituzionali , si realizza all’interno di un sistema scolastico statale e quindi di un progetto culturale statale; un’autonomia quindi, non aziendale, ma funzionale come arricchimento di progetto culturale complessivo e, nello stesso tempo, come garanzia di partecipazione  di tutti i soggetti che operano nella scuola.

C) La LIP escluderebbe la contrattazione?

Non solo in nessuna norma della LIP è prevista l’abolizione della contrattazione, ma – al contrario -proprio in questi giorni il Coordinamento nazionale a sostegno della LIP ha affermato (e lo preciserà in modo più puntuale nel Seminario nazionale del 1 Marzo)  che tutta la materia della carriera del personale della scuola non può essere scippata da Renzi alla contrattazione sindacale e disciplinata con atti unilaterali  del Governo, anche se formalmente coperti da un voto di un  Parlamento di nominati..

Né l’abrogazione dell’art. 25 TU 165/01 implica l’abolizione della contrattazione; difatti il dirigente -o comunque si chiami – o altra figura può benissimo avere la delega a contrattare a livello di istituto le materie contrattuali.

In conclusione si possono e si devono discutere molti aspetti della LIP. Ma oggi è più di prima necessaria la più ampia unità  per impedire lo stravolgimento dei principi costituzionali e per garantire la democrazia scolastica ed il ruolo insostituibile di un sistema scolastico statale per tutti/e, cioè la Scuola della Costituzione.

Penso che Dacrema e Valentino su questo impegno prioritario concorderanno.

Il link all’articolo è:

http://www.pavonerisorse.it/buonascuola/mauceri_su_LIP.htm