Modifiche agli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l’equilibrio di bilancio (il principio del “pareggio di bilancio”), al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona
Art. 1
L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 81 – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
La legge generale sulla contabilità e sulla finanza pubblica definisce i vincoli di bilancio nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.”
Art. 2
All’articolo 97 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
Art. 3
All’articolo 117, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: “assicurando la tutela dei diritti fondamentali delle persone”.
Art. 4
L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“art. 119 – Ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni sono attribuiti con legge dello Stato risorse pubbliche adeguate a garantire i diritti fondamentali delle persone.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”
Art. 5
L’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.