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Art. 3. Diritto allistruzione.

  1. Lo Stato riconosce a tutti e tutte il diritto alleducazione,
    allistruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo
    laccesso gratuito alle Scuole Statali di Base e Superiori.
  2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del
    trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle Scuole Statali
    dellobbligo di ogni ordine.
  3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva
    laccesso ai saperi ed al mondo della cultura.
  4. Lo Stato promuove e sostiene lattivazione di corsi per
    lEducazione degli Adulti. Tali corsi, fatta salva lequiparazione
    degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole ed ai
    Centri Territoriali Permanenti, che forniscono gli spazi ed il
    personale docente e non docente per la loro realizzazione.
  5. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le
    risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse non inferiore al 6 per cento del
    prodotto interno lordo italiano.
  6. Ai sensi dellarticolo 33, terzo comma, della Costituzione, lattivazione e il
    funzionamento di scuole private di ogni ordine non comporta oneri
    a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

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