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Art. 10. Organici
- Le dotazioni organiche delle Istituzioni Scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico–organizzativi preventivati dai singoli istituti.
- L’organico di ciascun istituto scolastico è incrementato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13, secondo norme dettate con regolamento governativo.
- Lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici e della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti e delle docenti alle classi, quali elementi che concorrono ad una maggiore qualità del Sistema Educativo di Istruzione.
- In coerenza con le norme costituzionali in materia, il Governo emana disposizioni regolamentari idonee a garantire l’effettiva applicazione di quanto previsto al comma 3, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami sia per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella
Scuola Statale.
- Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi contenuti nella presente Legge, le Amministrazioni competenti devono garantire adeguate dotazioni organiche, costituite da personale a tempo indeterminato in possesso di specifici titoli professionali.
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4 comments found
Susanna Arlati
Mi piacerebbe che nella nomina dei supplenti (almeno quelli annuali) ci fosse una sorta di priorità per chi ha già insegnato su quel posto. Si potrebbe fare in modo che il supplente annuale valutato positivamente (dalla stessa commissione che valuta i neo immessi in ruolo) abbia un diritto di prelazione nella scelta al provveditorato del posto che ha ricoperto l’anno precedente. Questo sì garantirebbe la continuità (per adesso solo un termine vuoto). Da noi la cattedra di una collega, che chiede ogni anno l’assegnazione provvisoria in altra regione, è stata assegnata ogni anno (per 6 anni) a un supplente diverso…
Ornella
Ho molto apprezzato il testo della Lip. Tuttavia mi piacerebbe integrare l’articolo 10 in questo modo:
2. L’organico di ciascun istituto scolastico è incrementato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13, secondo norme dettate con regolamento governativo. Il personale appartenente a tale organico non deve essere coinvolto anche nella sostituzione dei colleghi assenti, a discapito della continuità necessaria per lo svolgimento delle attività menzionate nei suddetti articoli. Le supplenze devono essere assegnate sulla base delle graduatorie di istituto.
Alessandro Di Massimo
2. L’organico di ciascun istituto scolastico è incrementato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13, secondo norme dettate con regolamento governativo. Il personale appartenente a tale organico non deve essere coinvolto anche nella sostituzione dei colleghi assenti, a discapito della continuità necessaria per lo svolgimento delle attività menzionate nei suddetti articoli. Le supplenze devono essere assegnate sulla base delle graduatorie di istituto, le quali rimarranno invariate, con inclusione della III fascia, ove necessario, per rispondere alle particolari esigenze delle classi di insegnamento ove le GaE sono già esaurite.
Alessandro Di Massimo
Nella fase transitoria, quella in cui verranno banditi i primi Concorsi (sia quello del 2016 che del 2019) propongo di introdurre almeno un ciclo ulteriore di PAS e TFA. Inoltre di rendere celere l’avvio delle LM (Lauree Magistrali) abilitanti, in modo sistematico, al fine di dare modo a coloro che sono vicini al completamento degli studi ed interessati all’insegnamento di uscire dalle Università già con il possesso del titolo abilitante, oltre che di consentire un biennio di formazione aggiuntivo a chi possiede già una laurea e vuole qualificarsi in modo serio per il ruolo di insegnante.