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CAPO IVSCUOLA SUPERIORE

Art. 23. Disposizioni generali

  1. La Scuola Superiore accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato lEsame di
    Stato alla fine della Scuola Media.
  2. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi dufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dellanno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.
  3. Allo scopo di rendere realmente possibile lassolvimento dellobbligo scolastico, negli istituti superiori situati in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, vengono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dellorario di lezione. Lo Stato si impegna a trasferire agli Enti
    Locali preposti i finanziamenti necessari allerogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole.
  4. Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia lampliamento dellorario didattico con
    approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con lattivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, lattività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.

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