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CAPO IV – SCUOLA SUPERIORE
Art. 23. Disposizioni generali
- La Scuola Superiore accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’Esame di
Stato alla fine della Scuola Media. - I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi d’ufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.
- Allo scopo di rendere realmente possibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico, negli istituti superiori situati in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, vengono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell’orario di lezione. Lo Stato si impegna a trasferire agli Enti
Locali preposti i finanziamenti necessari all’erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole. - Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia l’ampliamento dell’orario didattico con
approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l’attivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l’attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.