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Art. 28. Percorsi StudioLavoro

  1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui allarticolo 5 comma 3 e di agevolare le scelte professionali future degli studenti e delle studentesse, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, delluniversità e della ricerca, le Scuole Superiori di tutte le macroaree organizzano percorsi studiolavoro con finalità formative e di orientamento.
  2. I percorsi studiolavoro possono prevedere sia lintervento di esperti in classe, sia linserimento del singolo allievo o allieva nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dellanno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento (aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio, ecc.). Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per lImpiego.
  3. Gli interventi di esperti vengono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con lindirizzo di riferimento; si svolgono in orario curricolare e in compresenza con i docenti o le docenti.
  4. Gli inserimenti dei singoli allievi o allieve nelle realtà di lavoro vengono progettati in modo che siano funzionali al percorso di apprendimento complessivo. I soggetti promotori hanno lobbligo di garantire la presenza di un responsabile didatticoorganizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare quanto svolto dallo studente o dalla studentessa in una relazione scritta.
  5. La Scuola è tenuta a verificare con lo studente o la studentessa la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e la validità dellesperienza, richiedendogli o richiedendole di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dallIstituto.
  6. Lorganizzazione dei percorsi studiolavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto di tutte le condizioni descritte in questo articolo, ma la frequenza, per quanto concerne linserimento nella realtà di lavoro o di ricerca convenzionata, è a discrezione dello studente o studentessa.

4 comments found

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    maria laura

    approfondirei il percorso scuola- università per fornire maggiori opportunità nella scelta dell’indirizzo di studio anche con protocolli d’intesa o accordi progettuali per ricerche, compartecipazioni, borse di studio, mostre didattiche, condivisioni ecc.

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    moderatore sito

    la Lip, come dice il suo titolo, si occupa della scuola dal nido fino alle scuole superiori. Quando fu redatta ci mancò il tempo e le competenze per affrontare anche il/i percorsi universitario ed il suo raccordo con le superiori. In questa fase di aggiornamento vorremmo proprio anche colmare questra lacuna, anzi alcuni stanno per cominciare a lavorarci. Quindi speriamo presto di poter “aprire” anche un altro link/spazio dove dibattere queste problematiche. Continua a seguire il blog, così potrai intervenire nel merito. Intanto ti ringraziamo per questo stimolo/sollecitazione.

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    Angelica

    Gli studenti in stage non sono tutelati né dallo Statuto dei lavoratori né dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. Quindi sarebbe utile adottare uno Statuto degli studenti in stage come proposto dall’Unione degli Studenti. Il modello proposto (questo qui: http://www.unionedeglistudenti.net/sito/non-sei-un-robot-campagna-sugli-stages-2011/) e ha diversi punti in comune con quanto scritto da voi nell’articolo 28.

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    admin

    Gentile Angelica, sulla base di quanto da te suggerito,Ii commi 4 e 5 potrebbero contenere le integrazioni evidenziate in maiuscolo, ed aggiunti i commi 6 E 7.

    4.Gli inserimenti dei singoli allievi o allieve nelle realtà di lavoro vengono progettati in modo che siano funzionali alpercorso di apprendimento complessivo. I soggetti promotori hanno l’obbligo di garantire la presenza di unresponsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare quanto svoltodallo studente o dalla studentessa in una relazione scritta. AL FINE DI PRENDERE COSCIENZA DELL’ANDAMENTO DELLO STAGE E DEL PERCORSO FORMATIVO, DEVE ESSERE GARANTITO IL DIRITTO DI ASSEMBLEA TRA I PARTECIPANTI DELLA MEDESIMA CLASSE E DEVONO ESSERE PREVISTI INCONTRI PERIODICI (DI CUI UNO A META’ STAGE) DI CONFRONTO TRA L’ALLIEVO O ALLIEVA, IL TUTOR SCOLASTICO ED IL TUTOR AZIENDALE. La Scuola è tenuta a verificare con lo studente o la studentessa la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e lavalidità dell’esperienza, richiedendogli o richiedendole di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimereun giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall’Istituto.
    5.L’organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto di tutte le condizionidescritte in questo articolo, E TALI PERCORSI DEVONO ESSERE GARANTITI A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.

    6. A chi parteciperà allo stage, dovranno essere garantite idonee coperture assicurative contro gli infortuni e per responsabilità civile.
    7. La scuola si impegna, al rientro a scuola dopo un percorso di stage, a mettere lo studente o la studentessa in condizione di recuperare le eventuali sopravvenute carenze nelle materie non coinvolte negli obiettivi didattici dello stage.

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