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Art. 20. Scuola dell’Infanzia
- La Scuola dell’Infanzia Statale, Comunale e Regionale costituisce il livello di Istruzione cui hanno diritto tutte i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni presenti sul territorio nazionale.
- L’iscrizione al primo ed al secondo anno della Scuola dell’Infanzia è possibile per chi compie rispettivamente i 3 o i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
- L’ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto i cinque anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
- È garantito un orario settimanale di 40 ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con i genitori, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino o della bambina.
- Ad ogni classe sono assegnati o assegnate due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno dieci ore di compresenza settimanale.
- I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 3 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.