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CAPO IV – SCUOLA SUPERIORE

Art. 23. Disposizioni generali

  1. La Scuola Superiore accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’Esame di
    Stato alla fine della Scuola Media.
  2. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi d’ufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.
  3. Allo scopo di rendere realmente possibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico, negli istituti superiori situati in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, vengono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell’orario di lezione. Lo Stato si impegna a trasferire agli Enti
    Locali preposti i finanziamenti necessari all’erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole.
  4. Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia l’ampliamento dell’orario didattico con
    approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l’attivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l’attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.

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