USA LO SPAZIO COMMENTI PER FORMULARE LE PROPOSTE seguendo le indicazioni di metodo suggerite QUI
Art. 26. Sperimentazioni
- La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti per almeno un triennio.
- La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti, dalle Regioni, dal Ministero.