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Art. 26. Sperimentazioni

  1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti per almeno un triennio.
  2. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti, dalle Regioni, dal Ministero.

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