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Art. 28. Percorsi Studio–Lavoro
- Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 5 comma 3 e di agevolare le scelte professionali future degli studenti e delle studentesse, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell’università e della ricerca, le Scuole Superiori di tutte le macro–aree organizzano percorsi studio–lavoro con finalità formative e di orientamento.
- I percorsi studio–lavoro possono prevedere sia l‘intervento di esperti in classe, sia l‘inserimento del singolo allievo o allieva nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell‘anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento (aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio, ecc.). Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per l‘Impiego.
- Gli interventi di esperti vengono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l’indirizzo di riferimento; si svolgono in orario curricolare e in compresenza con i docenti o le docenti.
- Gli inserimenti dei singoli allievi o allieve nelle realtà di lavoro vengono progettati in modo che siano funzionali al percorso di apprendimento complessivo. I soggetti promotori hanno l’obbligo di garantire la presenza di un responsabile didattico–organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare quanto svolto dallo studente o dalla studentessa in una relazione scritta.
- La Scuola è tenuta a verificare con lo studente o la studentessa la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e la validità dell’esperienza, richiedendogli o richiedendole di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall’Istituto.
- L’organizzazione dei percorsi studio–lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto di tutte le condizioni descritte in questo articolo, ma la frequenza, per quanto concerne l’inserimento nella realtà di lavoro o di ricerca convenzionata, è a discrezione dello studente o studentessa.
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4 comments found
maria laura
approfondirei il percorso scuola- università per fornire maggiori opportunità nella scelta dell’indirizzo di studio anche con protocolli d’intesa o accordi progettuali per ricerche, compartecipazioni, borse di studio, mostre didattiche, condivisioni ecc.
moderatore sito
la Lip, come dice il suo titolo, si occupa della scuola dal nido fino alle scuole superiori. Quando fu redatta ci mancò il tempo e le competenze per affrontare anche il/i percorsi universitario ed il suo raccordo con le superiori. In questa fase di aggiornamento vorremmo proprio anche colmare questra lacuna, anzi alcuni stanno per cominciare a lavorarci. Quindi speriamo presto di poter “aprire” anche un altro link/spazio dove dibattere queste problematiche. Continua a seguire il blog, così potrai intervenire nel merito. Intanto ti ringraziamo per questo stimolo/sollecitazione.
Angelica
Gli studenti in stage non sono tutelati né dallo Statuto dei lavoratori né dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. Quindi sarebbe utile adottare uno Statuto degli studenti in stage come proposto dall’Unione degli Studenti. Il modello proposto (questo qui: http://www.unionedeglistudenti.net/sito/non-sei-un-robot-campagna-sugli-stages-2011/) e ha diversi punti in comune con quanto scritto da voi nell’articolo 28.
admin
Gentile Angelica, sulla base di quanto da te suggerito,Ii commi 4 e 5 potrebbero contenere le integrazioni evidenziate in maiuscolo, ed aggiunti i commi 6 E 7.
4.Gli inserimenti dei singoli allievi o allieve nelle realtà di lavoro vengono progettati in modo che siano funzionali alpercorso di apprendimento complessivo. I soggetti promotori hanno l’obbligo di garantire la presenza di unresponsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare quanto svoltodallo studente o dalla studentessa in una relazione scritta. AL FINE DI PRENDERE COSCIENZA DELL’ANDAMENTO DELLO STAGE E DEL PERCORSO FORMATIVO, DEVE ESSERE GARANTITO IL DIRITTO DI ASSEMBLEA TRA I PARTECIPANTI DELLA MEDESIMA CLASSE E DEVONO ESSERE PREVISTI INCONTRI PERIODICI (DI CUI UNO A META’ STAGE) DI CONFRONTO TRA L’ALLIEVO O ALLIEVA, IL TUTOR SCOLASTICO ED IL TUTOR AZIENDALE. La Scuola è tenuta a verificare con lo studente o la studentessa la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e lavalidità dell’esperienza, richiedendogli o richiedendole di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimereun giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall’Istituto.
5.L’organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto di tutte le condizionidescritte in questo articolo, E TALI PERCORSI DEVONO ESSERE GARANTITI A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.
6. A chi parteciperà allo stage, dovranno essere garantite idonee coperture assicurative contro gli infortuni e per responsabilità civile.
7. La scuola si impegna, al rientro a scuola dopo un percorso di stage, a mettere lo studente o la studentessa in condizione di recuperare le eventuali sopravvenute carenze nelle materie non coinvolte negli obiettivi didattici dello stage.