Se  ritieni che vi siano temi non affrontati dalla Lip, ma di cui la Lip dovrebbe occuparsi, fai le tue proposte possibilmente, anche in questo caso, provando infine a fare “il legislatore”, cioè a trasformare le tue opinioni in un (o più) articolo di legge.

Inizia a formulare le tue proposte usando lo spazio sottostante dedicato ai commenti!

19 comments found

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    Elisabetta Lefons

    Per quanto riguarda gli organici, la LIP non affronta per niente il grave problema degli abilitati, come me, tramite PAS, con 16 anni do lavoro precario, tenendo in particolare attenzione tutti qui docenti, e siamo tanti a Bologna ed in Emila Romagna, che lavorano nella IeFP.
    Noi lavoriamo con tutti quei ragazzi “difficili” che vano dai 15 ai 18 anni e che la scuola espelle, soprattutto per problemi di condotta, di comportamento: per la maggior parte sono persone da “ricostruire” dal punto di vista della fiducia in se stessi e della relazione, per lo più ragazzi a rischio esclusione e/o emarginazione sociale, quindi aule molto impegnative, sia per le competenze di base, sia per le competenze di cittadinanza attiva.

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    Elisabetta Lefons

    Se fossi un legislatore non disperderei questo patrimonio di competenze acquisite sul campo ed ulteriormente approfondite con un’abilitazione, a maggior ragione se si tratta di docenti che lavorano da anni con ragazzi a rischio di emarginazione sociale. Inoltre, esiste una legge europea la quale recita che tre anni di esperienza equivalgono a qualifica.

    Più qualificati di così!!!!

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    Ferdinando Maria Ciani

    La proposta è quella di abolire il voto sia in forma numerica che aggettivale o di lettera. I paesi scandinavi lo hanno fatto almeno per la scuola di base fino a 14 anni e la Francia si sta ponendo la domanda se è più produttivo per gli studenti la sua abolizione. Il nostro Gruppo di ricerca per la scuola del Gratuito da anni cerca di usare forme diverse di valutazione di tipo dialogico come la lettera ( Caro Giovanni…..) diretta al ragazzo o al bambino che affronti i suoi punti di forza , i limiti, il lavoro da fare per migliorare sia nelle verifiche che in sede di valutazione periodica. Abbiamo riscontrato notevoli miglioramenti degli allievi che accettano di essere valutati in questo modo piuttosto che quelli che rimangono attaccati alla valutazione quantitativa. Don Milani non dava voti, nelle scuole cooperative e nelle scuole democratiche libertarie non c’è voto e d i ragazzi imparano molto meglio perché liberi di imparare si concentrano sulla bellezza e sul fascino dell’apprendere piuttosto che sulla competizione. Si fa leva cioè sulla motivazione intrinseca , sul desiderio naturale di crescere e apprendere piuttosto che su quella estrinseca che consiste nella minaccia o nel premio, completamente infruttuosa come ben sanno tutti gli insegnanti. Lascio a chi ne è capace l’eventuale trasformazione in articolo di legge.

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    Franco Nanni

    Ritengo che nell’articolo 12 sia insufficiente il richiamo alla legge 104, nelle condizioni attuali. La legge 104 ha poco più di vent’anni, è una legge nobile e importante del nostro ordinamento, poiché deriva in modo assai diretto dai principi fondativi della nostra Costituzione. Essa ha come oggetto dichiarato la persona in condizioni di handicap e tutto il suo impianto è basato su questo assunto, coerentemente con il suo carattere di (cito) “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Questa legge destina alla scuola cinque grandi articoli (dal 12 al 16) che sono a tutt’oggi gli unici supporti normativi che permettono di mobilitare risorse umane a favore di un alunno in difficoltà. Voglio mettere in corsivo “umane” per sottolineare la differenza tra la presenza di una persona e le risorse economiche (a volte soltanto spiccioli) e gli “strumenti” (dispensativi, compensativi, ecc.) meramente materiali, e non di rado a carico delle famiglie! Dal 2008 è in corso una strisciante strategia per limitare surrettiziamente il ricorso a queste risorse umane (limitazione delle patologie aventi diritto, limitazione delle ore di sostegno, discontinuità… tanto da suscitare vibrate proteste da parte dei familiari di alunni certificati). C’è poi un secondo limite, di ordine più qualitativo: i cinque articoli della 104 destinati alla scuola sono (mi si permetta il neologismo) handicap-centrici. Dal punto di vista dei soggetti individuati dalla legge, questa centratura è doverosa, in quanto serve proprio a tutelare una specifica tipologia di soggetti definiti con una vecchia formula “portatori di handicap”. Però chi lavora nella scuola sa bene che quei cinque articoli hanno permesso di erogare risorse umane verso alunni che non avevano alcun handicap nell’accezione della legge 104 stricto sensu, ma potevano averlo lato sensu: disturbi affettivi, disturbi dell’attenzione e dell’attività, disturbi della condotta e altre condizioni anche temporanee che, limitando comunque e de facto le possibilità di apprendere e di svilupparsi come persona, potevano configurare il diritto dell’alunno e della sua classe (come la legge prevede) a una risorsa umana aggiuntiva. Si trattava di interpretazioni anche legittime, sul piano concreto, ma che, per l’appunto, negli ultimi anni si sono volute riportare e restringere sempre più alla lettera della legge stessa.

    Lo Stato può e deve porre rimedio a questa situazione con la stesura di una Legge-Quadro sulla Integrazione e Inclusione scolastica. In questa Legge dovranno trovare posto le varie normative esistenti in materia, dopo essere state armonizzate verso l’alto con criteri nuovi e originali. La stesura di questa Legge-Quadro dovrebbe ispirarsi ad alcuni principi fondamentali, elencati di seguito.

    1. La scuola persegue il massimo successo formativo conseguibile per ciascun alunno, quali che siano le sue condizioni personali di natura cognitiva, affettiva, fisica, socio-economica e familiare.
    2. La scuola individua un nucleo minimo necessario di buone prassi generali nell’insegnamento, nella cadenza temporale degli obiettivi, nella gestione della classe e della relazione con gli alunni che abbiano mostrato, nel perseguimento della finalità descritta nel punto (1), efficacia significativa nei confronti sia della generalità degli alunni che di quelli portatori di bisogni per qualunque ragione ritenuti speciali. Tale efficacia dovrebbe essere sancita sulla base di evidenze ed esperienze validate in ambito di ricerca, inclusi progetti condotti in reti di scuole e anche all’interno dello stesso Istituto, purché replicabili e ben documentate.
    3. La scuola si dota di tutti gli strumenti decisionali, contrattuali ed economici per predisporre:
    (a) l’utilizzo di personale ausiliario rispetto alla dotazione organica di base, ovunque essa ravvisi la necessità di rinforzare l’organico al fine di meglio perseguire la finalità descritta nel punto (1).
    (b) l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi in qualunque area della vita scolastica dell’alunno, allargando quindi il campo ad aree di disagio o difficoltà specifiche non già previsti dalla L. 170.
    4. La decisione di incrementare le risorse umane a disposizione di una classe e/o di singoli alunni e/o di prevedere strumenti compensativi/dispensativi appartiene alla scuola, e non è condizionata in alcun modo dalla presenza di diagnosi esterne o attestazioni di invalidità. Essa dipende da considerazioni interne al lavoro e alla specificità scolastica, e può derivare da aspetti rilevati nel singolo alunno ma anche da caratteristiche particolari di un certo gruppo-classe. La presenza di diagnosi e/o invalidità a carico di un alunno costituisce naturalmente un fattore evidente di indirizzo che la scuola recepisce e articola in prassi adeguate.
    La decisione di incrementare risorse umane è subordinata però alla verifica dell’attuazione delle buone prassi individuate nel punto (2), se già implementate, o alla loro necessaria messa in opera, successivamente sottoposta a verifica.
    5. Al fine di compiere con criteri congrui quanto previsto dal punti (4) la scuola predispone una Commissione Unica di Istituto per l’Inclusione e l’Integrazione. Membri permanenti sono docenti adeguatamente formati sul tema del disagio, dell’handicap, dei disturbi specifici, il Dirigente scolastico o un suo rappresentante, e una figura professionale di area psicologica o neuropsichiatrica di fiducia della scuola. Ai membri permanenti si aggiungono i docenti della classe coinvolta, altre figure professionali e la famiglia, in base alle specifiche, uniche caratteristiche del caso in esame.

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    admin

    Gentile dott. Nanni, l’art. 12 della Lip richiama al comma 2 per l’appunto l’unica legge ad oggi esistente (la 104) che riconosce interventi specifici per le persone disabili e i successivi commi cercano proprio di garantire alle scuole quelle risorse “umane” necessarie, risorse che come lei stesso sottolinea, sono invece oggi in gran parte negate. Ancora, la Lip cerca di garantire le condizioni migliori per una effettiva integrazione, “normando” l’inserimento di un solo alunno certificato in classi di 19 alunni come massimo.
    Peraltro il primo comma di questo articolo della Lip,(Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni) ed il comma finale (Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti) ci sembrano andare nella direzione da lei auspicata e da noi condivisa e cioè sulla necessità di una Legge-Quadro sulla Integrazione e Inclusione scolastica che non sia, come lei dice “handicap-centrica”, ma affronti “bisogni per qualunque ragione ritenuti special”.
    Per quanto riguarda la Lip, ci aiuti a capire se, in mancanza di tale legge quadro, è il caso di riformulare o meno l’art.12 e “come” (nel caso provi materialmente a riscriverlo).
    Per quanto riguarda i principi fondamentali cui dovrebbe ispirarsi una legge-quadro, nel convenire in gran parte con lei, vorremmo tuttavia farle notare che le scuole non hanno alcuna autonomia sugli “organici” e che dunque l’affermazione “La DECISIONE di incrementare le risorse umane a disposizione di una classe e/o di singoli alunni e/o di prevedere strumenti compensativi/dispensativi appartiene alla scuola” andrebbe quanto meno corretta in “La RICHIESTA di incrementare le risorse umane….”, anche se a questo punto si ritorna alla problematica di rendere oggettivabili e dunque “ottenibili” tale risorse (ciò che richiederebbe la “Commissione Unica di Istituto per l’Inclusione e l’Integrazione da lei ipotizzata” dovrebbe essere matematicamente concesso dal Ministero in sede di assegnazione di organici? Oppure da chi andrebbero vagliate tali richieste? Oppure di questa “Commissione Unica” dovrebbe far parte anche un Ispettore o altra figura ministeriale (ma ci sarebbero abbastanza ispettori?).

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    admin

    Gentile Ferdinando, quando la Lip fu redatta nessuno avrebbe pensato che alla valutazione formativa (i “giudizi”) introdotta dalla Legge 517 del ’77 si sarebbero nuovamente sostituiti i voti decimali. Anche in questo la scuola, invece che progredire e migliorare, è regredita e peggiorata. Ben venga, dunque, nell’aggiornamento della Lip una riflessione “normativa” sul corretto modo di “valutare” i ragazzi e addirittura, come affermi tu, se si debba per forza valutarli.
    Riguardo alla tua affermazione “Lascio a chi ne è capace l’eventuale trasformazione in articolo di legge”, non siamo invece d’accordo. Nessuno di noi che scrivemmo la Lip era un legislatore, ma ci applicammo… ed in fondo non è poi impossibile: basta essere sintetici, chiari e comprensibili a tutti e noi insegnanti, per professione, siamo capaci di farlo.
    Per questo, chiediamo a te lo sforzo di trasferire i tuoi concetti in un articolo di legge. Buttiamo qui al volo una possibile formulazione nell’assoluta convinzione che tu saprai fare molto meglio.
    “La valutazione degli allievi, nel primo ciclo d’istruzione, deve essere di tipo ‘formativo’, tramite la formulazione di giudizi chiari, motivati ed articolati o, ancor meglio, con scritti direttamente rivolti all’allievo che affrontino i suoi punti di forza, i suoi limiti, il lavoro da fare per migliorarsi”.

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    admin

    Gentile Elisabetta, una Legge può prescrivere principi generali a cui poi i decreti applicativi dovrebbero attenersi. Il primo è che, come da Costituzione, al pubblico impiego si accede per concorso (ovviamente non un concorso a crocette ma con prove che sappiano valutare sia le competenze disciplinari di quanto si va ad insegnare, sia le competenze didattiche e relazionali di chi si candida ad insegnare, cioè a svolgere una funzione estremamente delicata). Questo senza nulla togliere a chi ha, sempre legalmente, acquisito il diritto ad essere stabilizzato perchè ingiustamente sfruttato (come da recente sentenza UE: 36 mesi di insegnamento).
    E’ in fondo quanto sostenuto dall’art. 10 comma 4 della Lip: “…conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami sia per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella Scuola Statale”.
    In sostanza ed estrema sintesi, l’opinione di chi scrive è che si potrebbe/dovrebbe procedere in due tempi: prima con l’immisssione in ruolo chi ne abbia maturato il diritto, quindi tramite concorso evitando per il futuro che possa ricrearsi una sacca consistente di precariato.
    Se quanto stabilito dalla Lip (classi max di 22 alunni, organico aggiuntivo per sostegno, alfabetizzazione, lotta alla dispersione, ecc.) fosse realizzato si creerebbe un notevole numero di posti disponibili che, unitamente ai pensionamenti, renderebbe molto rapido passare dal primo (stabilizzazione dei precari) al secondo tempo (reclutamento per concorso).
    Sicuramente è utile si apra una discussione su tutto ciò e che in molti, qualora non trovassero sufficiente o adeguato quanto declinato all’art. 10, provino a riscriverne il testo.

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    daniele angelini

    io propongo di affrontare il discorso legato alla formazione di nuovi insegnanti..

    COME ABILITARSI ALL’INSEGNAMENTO

    1. Non esiste forse un modo perfetto e infallibile per formare dei bravi docenti, però è certamente fondamentale un lungo percorso di tirocinio diretto.
    2. Non tutte le persone sono portate per l’insegnamento, questo non va dimenticato dato che gli insegnanti contribuiscono a formare l’educazione e la cultura delle generazioni future.
    3. Chi desidera intraprendere la carriera da insegnante, dovrà seguire un percorso di formazione della durata di un anno, successivo al suo percorso di studi.
    4. La caratteristica principale di questo anno abilitante dovrà essere il numero elevato di ore di tirocinio da svolgere (300 ore di tirocinio diretto, più l’indiretto). Oltre ad un percorso di approfondimento legato alle caratteristiche proprie dell’indirizzo scelto.
    5. Per accedervi i candidati, negli anni precedenti, dovranno avere sostenuto un numero definito di esami di indirizzo della disciplina che desiderano insegnare e altri esami legati alla didattica e sociologia. Oltre a questo dovranno sostenere un esame di ammissione, i numeri relativi alla disponibilità dei posti saranno legati alle stime di necessità del territorio in quella specifica disciplina.
    6. Nel momento in cui l’aspirate docente si iscrive all’esame di ammissione per il percorso abilitante sarà chiamato a decidere subito quale percorso intraprendere (disciplina curriculare, sostegno, organico funzionale nel caso in cui dovesse andare in porto il piano di Renzi).
    7. Nel caso in cui, il futuro docente volesse cambiare indirizzo, durante percorso abilitativo, costui sarà costretto a ripetere l’esame d’ammissione l’anno successivo. Sarà poi compito dei docenti titolari del corso valutare un eventuale abbuono del tirocinio o specifici esami già sostenuti.
    8. Lo Stato si impegna ad assumere in ruolo il docente abilitato qualora questo venga chiamato al lavoro per un periodo superiore ai 7 mesi per il secondo anno consecutivo.
    9. Per coloro che entrano di ruolo deve rimanere l’obbligo di prestare servizio per 5 anni nell’area stessa in cui è entrato di ruolo. Solo successivamente, se in possesso dell’abilitazione necessaria, potranno richiedere un passaggio ad altri indirizzi.
    10. Durante tutto l’anno di prova il futuro docente avrà al suo fianco un docente di ruolo nell’indirizzo del percorso selezionato, con anzianità di servizio di almeno 7 anni, ed un docente universitario.
    11. Molto importante è la selezione in entrata degli aspiranti docenti. Non soltanto all’esame di ammissione, ma anche durante il percorso abilitante, troppo spesso accade che insegnanti, inadatti al ruolo, combinino guai irreparabili. Nel corso di un anno di tirocinio, il tutor a loro affiancato, avrà sì il compito di insegnare loro le strategie per trasmettere le conoscenze, ma anche quello di valutare il loro comportamento-atteggiamento in situazione di stress, di verifiche, di difficoltà degli alunni etc… Una valutazione negativa del periodo di tirocinio comporterà la bocciatura e la “non abilitazione” per il candidato docente.
    12. Ogni aspirante docente potrà provare il percorso abilitante tre volte, alla terza bocciatura, a termine del percorso, gli verrà preclusa la possibilità di insegnare, a prescindere dall’indirizzo.

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    ruggero orilia

    Propongo che nella LIP venga inserito il tema della parità scolastica. La legge 62/2000 presenta diverse punti discutibili evidenziati, ad esempio, qui https://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2013/11/18/vivalascuola-154/ . Forse il disegno di legge presentato a suo tempo dal senatore Biscardi, sostenuta dal comitato Per la Scuola della Repubblica, potrebbe costituire una valida alternativa alla 62/2000. Copio, dunque, il ddl Biscardi.
    DISEGNI DI LEGGE nn.2741, 61, 547, 553, 595, 1140, 1458, 2217, 2304, 2331, 2827
    (RELATORE SEN. BISCARDI)
    TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
    Attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione in materia di scuole private, parità scolastica e diritto allo studio

    TITOLO I
    Disciplina della scuola privata
    CAPO I
    SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI
    Art. 1
    (Istituzione e funzionamento)
    1. La Repubblica garantisce il diritto di enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche, ad istituire scuole ed istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
    2. L’istituzione di una scuola o di un istituto di istruzione privato è subordinata esclusivamente al rilascio di nulla osta da parte dell’amministrazione scolastica, con il quale è accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:
    a) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento e ogni altro elemento utile ad identificare con certezza la scuola;
    b) il possesso da parte del richiedente, legale rappresentante della scuola, della residenza, della maggiore età, nonché dei diritti civili e politici;
    c) l’adeguata pubblicità dei programmi didattici, dei nomi e dei titoli professionali dei componenti il corpo insegnante e del gestore;
    d) l’idoneità dei locali destinati alla scuola o all’istituto dal punto di vista igienico sanitario;
    e) la sussistenza di adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento della scuola o dell’istituto.
    3. E’ vietata ogni forma di controllo sull’orientamento culturale e sull’indirizzo pedagogico-didattico delle scuole ed istituti di educazione privati.
    4. Le scuole e gli istituti di educazione privati possono assumere una denominazione corrispondente a quella di scuole e istituti statali solo se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti sono conformi a quelli in vigore nelle scuole ed istituti dello Stato; in ogni caso la denominazione deve prevedere le parole: “Scuola privata” o “Istituto di istruzione privato”.
    5. Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione privati deve presentare domanda scritta all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, documentando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
    6. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nel termine di tre mesi, rilascia il nella osta, ovvero lo nega, con provvedimento motivato, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti. Contro i provvedimenti del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione entro il termine di trenta giorni.
    7. Le scuole e gli istituti privati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi centrali e periferici, esclusivamente per ciò che concerne l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanente dei requisiti richiesti, la corrispondenza dell’insegnamento ai programmi resi pubblici.
    8. Il dirigente del competente ufficio scolastico regionale, con provvedimento motivato, sospende il funzionamento della scuola o dell’istituto quando accerti irregolarità e deficienze gravi e revoca il nulla osta quando sia venuto meno uno o più dei requisiti prescritti al comma 2.
    9. Contro i provvedimenti del dirigente dell’ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione nel termine di trenta giorni. In caso di revoca del nulla osta, il ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento e il Ministro della Pubblica Istruzione deve decidere nel termine di novanta giorni.
    Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.
    10. Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti privati e gli attestati eventualmente rilasciati non hanno valore legale.
    11. Le regioni disciplinano con legge le scuole private di formazione professionale in conformità ai principi del presente capo.

    CAPO II
    SCUOLE PARITARIE
    Art. 2
    (Scuole paritarie private)
    1. Ai sensi all’articolo 33 della Costituzione, le scuole private hanno diritto al riconoscimento della parità con le scuole statali, del grado e del tipo corrispondente, quando presentino, oltre ai requisiti indicati nell’articolo 1, anche quelli previsti nel presente articolo.
    2. Alle scuole paritarie è garantita piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e il progetto educativo che da essi discende. L’insegnamento, tenuto conto del progetto educativo della scuola, deve essere improntato ai principi di libertà, secondo il primo comma dell’articolo 33 della Costituzione. Agli insegnanti, all’atto della nomina, può essere chiesto il rispetto del progetto educativo della scuola.
    3. La scuola privata paritaria deve essere aperta a tutti coloro che ne accettano il progetto educativo. L’organizzazione della scuola deve risultare improntata ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita l’applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli studenti.
    4. Sono altresì requisiti per il riconoscimento della parità:
    a) lo statuto, approvato con atto pubblico, in cui siano stabiliti il progetto educativo della scuola e le finalità educative e formative specifiche in armonia con i principi della Costituzione, il piano dell’offerta formativa secondo modalità e contenuti conformi alle disposizioni vigenti per il sistema nazionale dell’istruzione, la titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
    b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti per le scuole statali;
    c) il funzionamento degli organi collegiali previsti dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;
    d) l’apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
    e) la formazione delle classi secondo il numero massimo di studenti per classe previsto per le scuole statali;
    f) l’applicazione delle norme vigenti per le scuole statali in materia di inserimento di studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio e una dotazione di personale di sostegno adeguata alle loro particolari esigenze educative;
    g) la personalità giuridica’ e almeno un anno di funzionamento come scuola privata ai sensi dell’articolo 1;
    h) la organica costituzione in corsi completi corrispondenti a quelli delle scuole statali. In nessun caso può essere concessa la parità a singole classi o a singoli corsi;
    i) mezzi didattici rispondenti alle esigenze proprie del tipo di scuola;
    l) un organico di cattedre coperto con personale fornito di legale titolo di abilitazione. Il preside deve avere superato le prove di un corrispondente concorso statale per titoli ed esami;
    m) una disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente e insegnante della scuola, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell’impiego ed un trattamento economico adeguato alle sue funzioni;
    n) controlli amministrativi atti ad assicurare la trasparenza e la pubblicità di gestione dei bilanci della scuola;
    5. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale a cui è affidata l’istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.
    6. Le scuole private alle quali è riconosciuta la parità sono dette paritarie private ed assumono la denominazione delle corrispondenti scuole statali, accompagnata dalla parola:” paritaria”.
    7. Il riconoscimento della parità con le scuole statali determina per gli studenti delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle scuole statali, gli studi compiuti e gli esami sostenuti in tali scuole hanno validità legale.
    8. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti delle scuole paritarie le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali. La misura delle rette scolastiche è stabilita dalla scuola.
    9. Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione nei limiti stabiliti dall’articolo 1: Esse sono soggette altresì alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell’istruzione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
    10. Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi ad ai regolamenti o se viene meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della parità, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può disporre, con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità ovvero anche la revoca del nulla osta di cui all’articolo 1, fatti salvi i diritti degli studenti che potranno scriversi, in qualunque momento, presso le scuole statali equiparate di pari tipo e grado.

    Art. 3
    (Scuole paritarie degli enti locali)

    1. Gli enti locali possono istituire autonomamente scuole paritarie. Tali scuole devono soddisfare ai seguenti requisiti:
    a) quelli indicati all’articolo 2, con l’eccezione di quelli di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, e al comma 3, primo periodo;
    b) l’applicazione ai docenti delle norme in materia di libertà di insegnamento in vigore nelle scuole statali;
    c) l’apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
    d) la nomina dei docenti e del personale dirigente effettuata attingendo, nell’ordine, alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale della scuola statale e la nomina dei supplenti attingendo, nell’ordine, alle graduatorie provinciali compilate dall’amministrazione scolastica.

    Art. 4
    (Finanziamenti)

    1. Non è consentito alcun finanziamento pubblico, né diretto, né indiretto alle scuole private, paritarie e non.

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    Daniele Angelini

    propongo di rivedere gli accordi con la Curia per l’insegnamento della materia di religione

    La materia di religione e i suoi insegnanti

    1. L’Italia si dichiara uno Stato laico, non vuole una religione di Stato e lascia piena libertà di culto ai suoi cittadini.
    2. In tutte le scuole, di ogni ordine e grado, non c’è motivo per cui venga insegnata una sola religione senza considerare le altre.
    3. Si prevede pertanto l’inserimento della disciplina della storia delle religioni, in sostituzione della disciplina di religione cattolica.
    4. Il programma didattico, con i relativi contenuti, dovrà essere studiato e concordato tra Stato e Curia. Ovviamente dovranno avere il medesimo peso tutte le religioni principali: cristianesimo con le sue varianti, islamismo, buddismo, induismo, ebraismo.
    5. La formazione dei docenti sarà gestita di comune accordo tra Curia e Università.
    6. La gestione delle nomine dei docenti, delle relative graduatorie, dei pagamenti dello stipendio sarà per intero a carico dello Stato.
    7. La disciplina di “Storia delle religioni” sarà obbligatoria per tutti gli studenti e farà media, in sede di scrutinio e in pagella, al pari delle altre materie.

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    paola pastarini

    Valida proposta. Bravi e complimenti. Mi pare che sia prevista una riforma non solo formale e strutturale ma anche di contenuto che però definirei più in dettaglio ovvero definirei le figure coinvolte nella definizione dei programmi…. es. pedagogisti: esperti nell’insegnamento delle lingue, esperti in problemi di apprendimento, esperti in problemi comportamentali. Definire l’intervento anche di associazioni nazionali come AID per la definizione dei programmi ma anche per la stesura di strategie di insegnamento e/o apprendimento che rappresentino le linee guida per i docenti in tutte le scuole! Introdurre lo studio dell’etica e della filosofia già dalle scio le primarie e l’educazione civica una materia abbandonata e sempre poco tenuta in considerazione ma alla base di una maturazione individuale consapevole del contesto sociale.
    Introdurri e definirei gli elementi di valutazione globale sulla base di scale condivise e con pametri di riferimento uniformati ai quali poter allegare le strategie individuali di intervento per migliorare i punti deboli.
    eliminerei la valutazione dei compiti sulla base del concetto di valutazione globale e tramite il compito individuarei gli argomenti e/o concetti da rivedere o da correggere
    Eliminerali invalsi sostituendolo con raccolta dati su base di questionari in grado di individuare e valutare il benessere e il coinvolgimento degli studenti nel processo scolastico.

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    admin

    Riceviamo questo contributo dal Movimento Cooperazione Educativa e volentieri pubblichiamo

    Il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) intende lanciare una campagna per l’abolizione del voto numerico nel primo ciclo di istruzione.
    Pur rendendoci conto delle difficoltà a intervenire legislativamente in tempi ragionevoli, sottolineiamo come quotidianamente emergano i guati profondi prodotti ad opera del d.l.vo sulla valutazione, del Min. Gelmini preceduto dalla l. 169/2008 e dalla circolare n. 10 del 23/01/2009.
    Si assiste alla riduzione della valutazione a un’operazione sommativa, con voti assegnati ad ogni prestazione, prova, interrogazione, valutazione intermedia, ben al di là dello stesso dettato della norma.
    Si procede in diverse situazioni a bocciare alunni fin dalla classe prima di scuola primaria. Parallelamente, lo smantellamento della collegialità docente, la frammentazione e moltiplicazione di interventi di didattica breve nelle classi, hanno via via ridotto gli spazi di confronto, scambio di punti di vista, riprogettazione degli interventi. Quanto sopra in evidente contrasto con le Indicazioni nazionali che fanno riferimento a una valutazione formativa. Tempi ristretti, rapidità delle forme di compilazione, mal si conciliano con un’idea di individualizzazione degli apprendimenti, di rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento, di comunità docente riflessiva, di motivazione intrinseca.
    Occorre una profonda riflessione sul senso e l’effetto dei voti per consentire una diversa consapevolezza del compito e delle finalità della valutazione come azione di attribuzione di valore e come lettura intersoggettiva delle esperienze
    scolastiche.

    Una prima occasione di lancio della campagna sarà costituito da un seminario sulla valutazione delle competenze che la nostra associazione organizza a Roma sabato 21 marzo.

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    Elisabetta Lefons

    Proverei a scrivere un articolo di legge che riguardi la situazione di tutti i precari TFA, PAS, SISS ecc. partendo da queste considerazioni: 1) E’ vero che per essere assenti presso la PA bisogna sottoporsi ad un concorso, ma se lo Stato Italiano non li indice, compie un atto incostituzionale. Inoltre va ricordato che la Costituzione recita” salvo modifiche di legge”, direi che questo è il caso, proprio perché i percorsi abilitativi TFA, PAS sono stati indetti e voluti dal MIUR e dai sindacati per supplire alla mancanza di concorsi. 2) La Direttiva Europea 36/2005 ha ulteriormente chiesto ai paesi membri di riconoscere come qualifica professionale, senza alcun bisogno di concorso, coloro che per 5 anni consecutivi abbiano svolta la stessa mansione, nella fattispecie il docente, come dipendente o per 3 anni come libero professionista. Qui ci troviamo di fronte a docenti che hanno lavorato anche per 16 anni come precari 3) Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, Legge 13: il governo Monti ed il MIUR hanno recepito la suddetta Direttiva Europea con il riconoscimento delle Competenze Professionali derivanti dalla professione svolta in ambito formale, informale e non formale (Apprendimento Permanente).
    La mia proposta è questa, come l’Onorevole Chimienti (Movimento 5 Stelle) propone: nessun concorso per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione ed insegnato per almeno 36 mesi, bensì un anno di prova con valore concorsuale da tenersi in aula, sotto la supervisione di un docente veramente esperto e di ruolo con prove intermedie e finale, previa presentazione di tutti i documenti in autocertificazione da parte dei candidati che attestino la formazione formale acquisita in aula per almeno 5 anni consecutivi

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    giuditta di matteo

    Ottima proposta di legge. Cambierei il numero degli alunni per classe in funzione della loro età: vanno bene 22 nella scuola superiore, ma sono troppi alle elementari, e a maggior ragione troppi alle materne! abbasserei il numero di alunni a 18 per le elementari e 16 nelle materne.

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    Ilenia Valvo

    Concordo con Ferdinando Maria Ciani sulla necessità di inserire un articolo inerente la valutazione. Attendiamo le considerazioni e le riflessioni e le proposte che emergeranno nel seminario del Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) sabato 21 marzo per avviare un confronto in merito in questa sede. Anzi, se qualcuno avesse modo di partecipare, sarebbe utile che condividesse le considerazioni emerse.

    In secondo luogo constato l’attuale assenza di dialogo tra scuola del primo ciclo/scuola superiore con l’Università: questo significa che gli insegnanti della scuola italiana spesso non sanno se e come cambia l’epistemologia delle discipline che insegnano, oltre a non essere aggiornati sui contenuti delle medesime a fronte di progressi della ricerca. Un dialogo più stretto tra scuola e università sarebbe utile e permetterebbe di avviare anche forme interessanti di ricerca-azione a vantaggio di entrambe. Forse un articolo dedicato all’argomento sarebbe utile.

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    Simone Romano

    La mia proposta, che non mi pare di aver visto nella LIP (se sbaglio qualcuno mi corregga), consiste nell’insegnamento obbligatorio alle Superiori delle basi di diritto ed economia, in ogni indirizzo. Credo sia un provvedimento necessario perché, a meno che non si esca da una ragioneria (o comunque si chiami adesso), non si è in grado di affrontare quei piccoli problemi di vita quotidiana che presuppongono un minimo di conoscenze dell’ordinamento dello Stato o dei basilari concetti di economia, come ad esempio capire un servizio di telegiornale che parla di politica, capire per grandi linee un testo di legge senza necessità di consultazione legale (con conseguenti spese), gestire il bilancio familiare in maniera oculata e corretta e così via. Io credo che la scuola debba formare innanzitutto dei cittadini capaci di vivere agevolmente nella società e limitare queste essenziali conoscenze ad uno specifico indirizzo mi pare anche un po’ discriminatorio e potrebbe dar luogo a speculazioni (ad es. io che sono in grado di compilare correttamente un 730 e mi faccio pagare per farlo a qualcun altro, mentre è una cosa che dovrebbero saper fare tutti). Non parlo di conoscenze approfondite in diritto ed economia, perché altrimenti si caricherebbero gli studenti di inutili fardelli per i quali, se c’è interesse, ci si può iscrivere agli indirizzi specifici, ma di quelle conoscenze basilari che sono essenziali per la vita pratica in società. Mi si può rispondere che c’è già la materia “Cittadinanza e Costituzione” preposta agli stessi scopi, ma innanzitutto essa non prevede lo studio dell’economia, e quindi in ogni caso i ragazzi non saranno in grado di compilare una dichiarazione dei redditi senza perdersi nei meandri delle voci, e inoltre questa materia è attualmente assegnata al docente di Storia che spesso (parlo per esperienza personale) la trascura per limiti di tempo, più interessato a portare avanti il programma di Storia.
    Ciò premesso, ecco quindi la mia proposta espressa in un comma da aggiungere all’articolo che riterrete più opportuno nella sezione “Programmi” nelle Scuole Superiori della LIP:

    x. In tutti gli indirizzi di Scuola Superiore si dispone di assegnare l’insegnamento obbligatorio della materia “Cittadinanza e Costituzione” ad un docente ad essa preposto. I programmi della suddetta materia dovranno inoltre essere riformulati dal Ministero della Pubblica Istruzione al fine di includere le basilari conoscenze di diritto ed economia essenziali a qualunque cittadino per una vita consapevole e agevole nell’ambito del contesto sociale.

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    daniele tandura

    Sull’autovalutazione ok come principio, ma penso vada definita meglio la metodologia di lavoro; una volta definita, tale metodologia potrebbe essere impostata da persone dell’ ufficio scolastico territoriale formate a questo scopo. Ne dovrebbero risultare documenti omogenei, come impostazione, fra le varie scuole. Da questi lavori sarebbe importante venissero individuate e portate a conoscenza dei dirigenti scolastici e docenti tutte le iniziative ‘encomiabili’, ovvero rivelatesi particolarmente interessanti e valide sotto l’aspetto didattico.
    Non mi sembra affrontato l’argomento della valutazione dell’insegnante, argomento delicato ma che non dovrebbe essere ignorato. Magari in fase di autovalutazione potrebbero essere citati i docenti particolarmente bravi ed impegnati, mentre per casi di malinsegnamento riconosciuto il dirigente dovrebbe poter bloccare gli scatti di anzianità ed eventualmente licenziare..
    Sul test INVALSI come principio lo manterrei, chiaro che dovrebbero essere meno astrusi degli attuali, semplicemente idonei a verificare la preparazione minima sui programmi, a partire dalla quinta elementare.

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    SILVI

    PERDONATE LA MIA IGNORANZA MA CREDO DI AVER CAPITO CHE(1) NON ESISTONO DECRETI ATTUATIVI DELLA 107 VERO? SOLO LINEE GUIDA? SE COSì FOSSE LA RESPONSABILITA’ DI APPLICARE LA 107 RICADE SOLO SUL PRESIDE? E’ VERO CHE SECONDO QUESTE LINEE GUIDA , INERENTEMENTE ALLA SCUOLA LAVORO, LO STUDENTE MAGARI MINORE DOPO UN CORSO DI SICUREZZA DEL LAVORO DEVE FIRMARE UNA LIBERATORIA SULLA SUA SICUREZZA? ANCHE I SUOI GENITORI DEVONO DARE UNA LIBERATORIA DEL TIPO SE SI FA MALE PAZIENZA, LASCUOLA NON E’ RESPONSABILE?MI STO SBAGLIANDO SPERO PERCHE’ SE COSI’ FOSSE ..OSSERVO CHE IL MINORE, ESSENDO SOGGETTO GIURIDICO INABILE AD AGIRE, NON POTREBBE FIRMARE, OVVERO LA SUA FIRMA SAREBBE NULLA PER LEGGE GIUSTO?E IL GENITORE VIENE OBBLIGATO A FIRMARE PERCHE’ SE NO IL FIGLIO/A NON PUO’ SOSTENERE L’ ESAME DI MATURITA’?REATO DI VIOLENZA PSICOLOGICA? MA HO CAPITO MALE? SPERO!
    (2) LO STUDENTE ALLA FINE DELLE ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E’ SOTTOPOSTO A GIUDIZIO DI MERITO DA ENTE ESTERNO ALLA SCUOLA CON RIFERIMENTO A PARAMETRI TIPO -SE LAVORA BENE IN TEAM- E COME SI FA A GIUDICARE IN MODO OBIETTIVO UNIVOCO E NON SOGGETTIVO E SCIENTIFICAMENTE MISURABILE SE UNO LAVORA BENE IN TEAM?
    (3) A CHI SAREBBE CEDIBILE TALE GIUZIZIO? (VEDI PRIVACY)
    (4) IL GIUDIZIO MAGARI SOGGETTIVO DI UN ENTE ESTERNO ALLA SCUOLA MAGARI ANCHE PRIVATO ANDREBBE A MODIFICARE IL VOTO DI MATURITA’ ?
    (5) CHE SENSO HA VALUTARE COME UNO STA BENE O NO IN TEAM IN UNA ETA’ EVOLUTIVA?
    (6) QUANDO LE ORE DI SCUOLA LAVORO INVADONO LE ORE TRADIZIONALMENTE CURRICULARI E’ INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO?
    (7)QUANDO LA SOSTITUZIONE DI ORE TRADIZIONALMENTE CURRICULARI DOVESSE PRODURRE UN DANNO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TRADIZIONALE O COMPROMETTESSE IL TEMPO CHE LO STUDENTE HA A DISPOSIZIONE PER STUDIARE COMPROMETTENDO LA RESA SCOLASTICA IL PRESIDE PUO’ ESSERE OBBLIGATO A RIFONDERE IL DANNO ECONOMICO DI RIPETIZIONI, EVENTUALE BOCCIATURE ECC? (NON PARLO DI RICORSO SOLO DI RISARCIMENTO ECONOMICO DA PARTE DEL PRESIDE CHE VERTICALMENTE HA DISPOSTO L0 ORARIO DELLE ORE SCUOLA LAVORO)
    (8)ALLA FINE DELLE ORE SCUOLA LAVORO GLI STUDENTI VENGONO SOTTOPOSTI A UN TEST DI GRADIMENTO IN CUI DEVONO ESPRIMERE PROPRIA OPINIONE SULLE ORE LAVORO? TALE OPINIONE NON DOVREBBE ESSERE ESPRESSA NECESSARIAMENTE IN FORMA ANONIMA?

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    iara ciccarelli dias

    vorrei portare l’attenzione su una questione su cui rifletto da alcuni anni. premetto che lavoro nella scuola elementare.
    Gli insegnanti dovrebbero poter scegliere se insegnare nel primo o nel secondo ciclo della scuola elementare. Ci sono colleghi cui non piace lavorare con i piccoli delle prime e delle seconde; altri preferiscono non lavorare con i ragazzi di quarta e quinta elementare. Se viene meno la relazione educativa, se non c’è la passione e il gusto di stare con i bambini o con i ragazzi più grandi si perde moltissimo dello stare a scuola. Inoltre, la prima e la seconda sono in continuità con le esperienze della scuola dell’infanzia e sono un’avvio allo studio delle discipline. La terza la quarta e la quinta si legano alla scuola media.
    Pertanto, si dovrebbe dare agli insegnanti la possibilità di scegliere.
    La mia proposta è dunque la seguente:
    “Al fine di assicurare una reale continuità con i contigui ordini e gradi scolastici, tenendo conto delle proposte e delle reali competenze dei docenti, deve essere data la possibilità agli insegnanti di scegliere se insegnare in prima e in seconda elementare oppure in terza, quarta e quinta. In questo modo si rispetterebbero anche le caratteristiche di sviluppo proprie di ciascuna età. in base a questa opzione, gli insegnanti non seguirebbero i bambini dalla prima alla quinta classe. Ci saranno docenti che lavorano solo in prima e in seconda e docenti che lavorano in terza, in quarta e in quinta”

    Ne “guadagnerebbe” la Scuola.
    ne guadagnerebbero soprattutto i bambini!

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