USA LO SPAZIO COMMENTI PER FORMULARE LE PROPOSTE seguendo le indicazioni di metodo suggerite QUI
Art. 11. Lotta alla dispersione scolastica.
- Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio–ambientale o in difficoltà di apprendimento.
- Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
- Nelle aree a forte disagio socio–ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.