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Art. 11. Lotta alla dispersione scolastica.

  1. Al fine di perseguire le finalità di cui allarticolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socioambientale o in difficoltà di apprendimento.
  2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
  3. Nelle aree a forte disagio socioambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

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