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Art. 12. Valorizzazione delle diversità.
- Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
- L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
- Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
- La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l’inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l’inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
- Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite con 3 alunni o alunne in meno rispetto a quanto disposto dal articolo 8 comma 1. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
- Nella determinazione dell’organico deve essere garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario richiesto dal progetto didattico–educativo, fino a coprire interamente l’orario di permanenza a scuola dell’alunno o alunna, se necessario.
- La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.
- Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
- Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico–educativi previsti.
1 Comment found
Alessandro Bonazzi
La dis-abilità non mi pare trattata in modo esautivo e corretto in questo caso.
Sarebbe utile rifarsi all’ICF, peraltro recepito dal nostro paese anni fa e non applicaro.
La didattica speciale e gli ausili sono per tutti secondo le loro necessità anche temporanee (es. infortuni e/o situazioni psicologiche difficili).