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Art. 12. Valorizzazione delle diversità.

  1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
  2. Lintegrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
  3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dellinizio dellanno scolastico, lassegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
  4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dellInfanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con linserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con linserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
  5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite con 3 alunni o alunne in meno rispetto a quanto disposto dal articolo 8 comma 1. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
  6. Nella determinazione dellorganico deve essere garantita lassegnazione di docenti di sostegno per tutto lorario richiesto dal progetto didatticoeducativo, fino a coprire interamente lorario di permanenza a scuola dellalunno o alunna, se necessario.
  7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.
  8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
  9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didatticoeducativi previsti.

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    Alessandro Bonazzi

    La dis-abilità non mi pare trattata in modo esautivo e corretto in questo caso.
    Sarebbe utile rifarsi all’ICF, peraltro recepito dal nostro paese anni fa e non applicaro.
    La didattica speciale e gli ausili sono per tutti secondo le loro necessità anche temporanee (es. infortuni e/o situazioni psicologiche difficili).

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