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Art. 17. Informazione e trasparenza.
- Le scuole garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell’individuo. Tutti i genitori, gli insegnanti e le insegnanti, il personale Ausiliario–Tecnico–Amministrativo, gli studenti e le studentesse possono prenderne visione degli atti pubblici delle scuole.
- Ogni scuola è tenuta a dotarsi di un proprio sito Internet, costantemente aggiornato in merito all‘attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e territorio, alle attività ed alle decisioni degli Organi Collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dell‘attività istituzionale. Lo Stato e gli Enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e adeguati finanziamenti annuali ai progetti di comunicazione basati sull‘utilizzo delle tecnologie informatiche.