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Art. 17. Informazione e trasparenza.

  1. Le scuole garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dellindividuo. Tutti i genitori, gli insegnanti e le insegnanti, il personale AusiliarioTecnicoAmministrativo, gli studenti e le studentesse possono prenderne visione degli atti pubblici delle scuole.
  2. Ogni scuola è tenuta a dotarsi di un proprio sito Internet, costantemente aggiornato in merito allattività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e territorio, alle attività ed alle decisioni degli Organi Collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dellattività istituzionale. Lo Stato e gli Enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e adeguati finanziamenti annuali ai progetti di comunicazione basati sullutilizzo delle tecnologie informatiche.

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