USA LO SPAZIO COMMENTI PER FORMULARE LE PROPOSTE seguendo le indicazioni di metodo suggerite QUI

Art. 13. Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle
alunne migranti.

  1. Al fine di promuovere lalfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di
    docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
  2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni e alle alunne migranti almeno unora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie , al fine di renderle pienamente partecipi dellesperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

4 comments found