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Art. 13. Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle
alunne migranti.

  1. Al fine di promuovere lalfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di
    docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
  2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni e alle alunne migranti almeno unora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie , al fine di renderle pienamente partecipi dellesperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

4 comments found

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    Cristina Bertelli

    PERCHE’ CAMBIEREI IL PRIMO COMMA DELL’ART.13

    Vi scrivo per dare un contributo al dibattito in una delle aree affrontate nella LIP, quella dell’articolo 13: alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti.
    le parole alfabetizzazione e integrazione vanno un po’ a cozzare contro l’impostazione generale della Lip perché parlare di alfabetizzazione degli alunni migranti in realtà è un disconoscimento della diversità culturale di questi alunni che sono già ampiamente alfabetizzati (solo che lo sono nella loro lingua madre, o magari anche in più di una lingua, ma non in italiano), parlerei quindi piuttosto di acquisizione linguistica dell’italiano (come Lingua seconda o lingua addizionale) per la comunicazione e lo studio.
    Anche integrazione presuppone un percorso univoco, ovvero si suppone che gli alunni migranti debbano integrarsi nel nostro sistema, ma non prevede lo scambio e la possibilità di cambiamento della nostra società, grazie all’apporto culturale di questi alunni, sarebbe allora meglio parlare di educazione interculturale, fondata proprio sullo scambio costante -linguistico e culturale- all’interno di classi pluriculturali e plurilingue. E soprattutto nella possibilità di questo scambio plurilingue e quindi pluriculturale direi che sarebbe fondamentale assumere insegnanti specializzati nella glottodidattica e nell’insegnamento linguistico, insegnanti che potrebbero lavorare a fianco dei docenti di classe evidenziando gli aspetti linguistici specifici di ciascuna materia, le competenze necessarie, anche attraverso attività didattiche plurilingui e pluriculturali di cui tutti beneficerebbero enormemente.
    Infine un altro termine forse non esatto è quello di alunni migranti, di fatto nelle nostre scuole gli alunni che necessitano di un supporto nell’acquisizione dell’italiano come lingua dello studio non sono alunni migranti, ma alunni italiani, (non ancora legislalmente ma di fatto). li chiamerei quindi piuttosto alunni bilingui e/o plurilingui nel senso che sono alunni che acquisiscono l’italiano dello studio come seconda o terza lingua e questo è indubbiamente un valore aggiunto.

    Caterina Bertelli

    COME LO CAMBIEREI

    Art. 13. comma1
    ( Acquisizione linguistica dell’italiano delle/degli alunne/i bilingui ed educazione interculturale.)
    1.Al fine di promuovere la piena acquisizione della lingua italiana per la comunicazione e lo studio, ed una proficua educazione interculturale, fondata sullo scambio costante – linguistico e culturale- all’interno di classi pluriculturali e plurilingue lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori/ici culturali
    opportunamente formati nella glottodidattica e nell’insegnamento linguistico ; tale dotazione aggiuntiva verrà
    determinata in misura di almeno un/una docente ogni 5 alunni/e con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un/una docente ogni 25 alunni/e di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia).

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    Mimmo Fusco

    Breve incursione sul titolo dell’articolo 13: sarebbe meglio titolare “inclusione” al posto di “integrazione”. La forma è sostanza, soprattutto in questo caso.

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    admin

    Art. 13. Alfabetizzazione e INCLUSIONE degli alunni e delle alunne migranti.

    1.Al fine di promuovere la piena acquisizione della lingua italiana per la comunicazione e lo studio, ed una proficua educazione interculturale, fondata sullo scambio costante – linguistico e culturale- all’interno di classi pluriculturali e plurilingue lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori/ici culturali opportunamente formati nella glottodidattica e nell’insegnamento linguistico ; tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di almeno un/una docente ogni 5 alunni/e con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un/una docente ogni 25 alunni/e di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia).

    2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni e alle alunne migranti almeno un’ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie , al fine di renderle pienamente partecipi dell’esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

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    Arcangela Mastromarco

    Alcune premesse sui termini da utilizzare.
    Come definire gli alunni/e genericamente “stranieri/e”:
    – “Alunni con cittadinanza non italiana” , attualmente in uso presso il MIUR, utilizza un criterio esclusivamente giuridico che a noi docenti non fornisce alcuna informazione utile;
    – “Migranti” un participio presente che suggerisce un moto continuo di migrazione senza pace, insieme a “Immigrati” riporta alla necessità di precisare che i minori migrano o immigrano al seguito dei genitori
    – “Figli di lavoratori immigrati”, utilizzato da alcuni Paesi, tra i quali la Svizzera, si riferisce sempre alla famiglia e non direttamente ai nostri alunni.
    Da insegnante e glottodidatta preferisco “Alunne/i con una lingua madre diversa dall’italiano”. Il criterio linguistico e la definizione dei diversi livelli di competenza, più che i periodi di permanenza, mi consentono di delineare il percorso di insegnamento-apprendimento che devo programmare.
    Inoltre, “Alfabetizzazione” , termine proprio scorretto, come ci dice da tempo Giuseppe Faso nel sul “Lessico per un razzismo democratico”, vuol dire letteralmente insegnare l’alfabeto. I minori che arrivano direttamente dal Paese d’origine, molto spesso hanno già acquisito un sistema grafematico, semplicemente diverso dal nostro.
    Infine, eviterei di mettere i “Mediatori” insieme ai docenti facilitatori perché hanno ruoli e compiti distinti. La mediatrice/il mediatore può avere un ruolo temporaneo di accompagnamento nella prima fase di inserimento scolastico, ma poi è la scuola che si assume la responsabilità di insegnamento della L2.
    Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’articolo 13, vista la limitatezza del numero di caratteri a disposizione, per ora mi concentro sul I comma

    Articolo 13
    (Inclusione scolastica, insegnamento-apprendimento dell’italiano come seconda lingua in favore dei minori con una lingua madre diversa dall’italiano ed educazione interculturale per tutti gli alunni)
    1. Al fine di promuovere l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti della specifica classe di concorso e di docenti opportunamente formati nella glottodidattica della lingua 2; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne neoarrivati, non del tutto o scarsamente italofoni, e di almeno un docente o una docente ogni venticinque alunni o alunne che, a prescindere dal periodo di permanenza, non hanno ancora raggiunto una competenza linguistica adeguata all’età e alla classe frequentata.
    – Vengono previsti l’istituzione di una classe di concorso specifica per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e un piano di formazione per tutti i docenti curricolari sulla glottodidattica della L2;
    – Agli alunni con una lingua madre diversa dall’italiano vanno assicurate attenzioni e risorse prolungate nel tempo per lo sviluppo, sia delle abilità di comunicazione interpersonale di base (italBase), sia delle abilità linguistiche cognitivo-accademiche, necessarie per affrontare le varie discipline (ItalStudio);
    – Nelle scuole a medio e a forte processo immigratorio viene organizzato uno specifico spazio permanente, il Laboratorio linguistico, per le diverse fasi dell’apprendimento e per i vari livelli di competenza nella L2;
    – Allo scopo di progettare interventi mirati, il Laboratorio linguistico, oltre che di tutti i dispositivi per facilitare l’insegnamento-apprendimento della L2, si dota degli strumenti funzionali alla definizione dei diversi livelli di competenza linguistica, descritti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, raggiunti dagli alunni (language testing, protocolli di osservazione dell’interlingua, scale analitiche di descrittori ecc.);

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