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Art. 16. Partecipazione.

  1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei Nidi dInfanzia e della Scuola di
    ogni ordine.
  2. La progettazione partecipata deve trovate nelle scuole, a partire da quelle dellinfanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, labitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente e futuro.
  3. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, è considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni
    concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali.
  4. La partecipazione si realizza attraverso gli Organi Collegiali esistenti, come disciplinati dalle disposizioni del testo unico
    di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni, e dei seguenti ulteriori organi, con funzioni consultive ed autogestionali per tutti gli aspetti di rispettiva pertinenza: il Consiglio dei Genitori, il Collegio del Personale AusiliarioTecnicoAmministrativo e, nelle Scuole Medie, il Consiglio degli studenti e delle studentesse.
  5. Il Consiglio dei Genitori è composto dai rappresentanti e dalle rappresentanti dei genitori eletti allinterno dei consigli di classe e di interclasse e del consiglio di istituto e di circolo; elegge tra i suoi membri un presidente che non può ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente di Consiglio di Circolo o di Istituto. Il Consiglio dei Genitori si insedia subito dopo lelezione dei rappresentanti di classe, indice almeno due volte allanno unassemblea generale di tutti i genitori ed è obbligatoriamente consultato nella stesura del piano dellofferta formativa.
  6. Ogni scuola mette a disposizione gli spazi per gli incontri ed ogni altro strumento finalizzato a favorire la più ampia partecipazione.

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    Cinzia

    Comma 4.
    Purtroppo appare evidente che gli organi collegiali si vuole (ed in qualche caso si deve) ridefinirli nelle loro funzioni in quanto non solo terminologicamente alcune competenze sono superate a seguito dell’autonomia e delle modifiche conseguenti.
    Non si può più richiamare il dlgs 297/94 per gli organi collegiali territoriali in quanto non più operanti. Al massimo si deve citare per essi il dlgs 233/99
    Comma 5
    Il “consiglio” dei genitori e degli studenti implica l’abolizione del comitato genitori e studentesco (altrimenti si determinerebbe una duplicazione) dando origine per quest’ultimo ad incompatibilità con altra normativa (in particolare il dpr 567/96). Pertanto sarebbe preferibile conservare la denominazione allargando la costituzione.
    Occorre precisare se il rinnovo dell’organo è annuale come la rappresentanza;la durata della carica della presidenza; chi lo convoca per l’insediamento.
    Inserirei le consulte dei genitori come quelle degli studenti

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    Unicobas

    Comma da definire

    (Ripristino degli organismi elettivi ex “Decreti Delegati”: Decreto del Presidente della Repubblica, 31.5.1974, n.° 416, “Istituzione e riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”, ed ex Decreto del Presidente della Repubblica, 31.5.1974, n.° 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”: Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione; Consigli Scolastici Provinciali; Consigli Scolastici Distrettuali)

    Gli organismi elettivi previsti dai Decreti Delegati n.° 416 e 417 del 1974, segnatamente il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, i Consigli Scolastici Provinciali ed i Consigli Scolastici Distrettuali, vengono pienamente ripristinati ed entro un anno dall’approvazione della presente legge si procede alla rielezione degli stessi, in pari data con le elezioni relative ai Consigli di Circolo e di Istituto, al Consiglio Superiore della Docenza ed ai Consigli Regionali della Docenza.

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    Unicobas

     Si tratta del ripristino degli Organi di rappresentanza previsti dai DDLL 416 e 417 del 1974, quali i Consigli Scolastici Distrettuali e Provinciali, nonché del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che con l’entrata in vigore della legge 59/97 sull’autonomia scolastica, pur rimanendo in vigore, sono fortemente depotenziati e non più rieletti dal lontano 1997;

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    Unicobas

    Comma da definire

    (Organismo professionale rappresentativo della Docenza e sue diramazioni regionali)

    Entro un anno dall’approvazione della presente Legge, al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione, saranno istituiti appositi organismi professionali rappresentativi della funzione docente, uno nazionale, denominato Consiglio Superiore della Docenza, e uno per ciascuna regione denominato Consiglio Regionale della Docenza. Tali organismi verranno eletti simultaneamente alle consultazioni relative ai Consigli Scolastici Provinciali ed al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con scheda apposita e candidature specifiche indicate dalle Liste presentatesi per i Consigli Scolastici Provinciali e per Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Le Liste che vorranno concorrere all’elezione dei Consigli Regionali della Docenza, dovranno formulare proprie candidature di insegnanti comprendenti entrambi i generi, specifiche per il livello regionale dedicate, allegate in atti alla presentazione delle Liste per i Consigli Scolastici Provinciali. Le Liste che vorranno concorrere all’elezione dei Consiglio Superiore della Docenza, dovranno formulare proprie candidature di insegnanti, comprendente entrambi i generi, specifiche per il livello nazionale dedicate, allegate in atti alla presentazione della Lista per i Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. La presentazione di candidature autenticate per il Consiglio Superiore della Docenza e per i Consigli Regionali della Docenza non comportano oneri aggiuntivi in termini di raccolta di sottoscrittori per le Liste presentatesi alle elezioni per i Consigli Scolastici Provinciali e per Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. A quanti, associazioni o sindacati, non avessero presentate Liste per i Consigli Scolastici Provinciali e per Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sarà possibile presentare Liste unicamente per il Consiglio Superiore della Docenza e per i Consigli Regionali della Docenza, corredando le candidature autenticate con almeno duecento firme autentiche di docenti per il Consiglio Superiore della Docenza e con almeno cento firme autentiche di docenti della regione per ogni singolo Consiglio Regionale della Docenza. Le Liste dovranno essere presentate entro il quarantacinquesimo giorno utile precedente la data stabilita dal Ministro dell’Istruzione per le elezioni.
    Il Consiglio Superiore della Docenza deciderà a maggioranza qualificata dei due terzi, criterio secondo il quale nominerà anche il proprio presidente, che ne sarà rappresentante legale.
    I Consigli Regionali della Docenza decideranno a maggioranza qualificata dei due terzi, criterio secondo il quale nomineranno anche il proprio presidente, che ne sarà rappresentante legale.
    Il Consiglio Superiore della Docenza è composto da ventiquattro membri (che potranno avvalersi dell’opera consultiva di cinque membri tecnici proposti dal Ministro dell’Istruzione o dalle Università), i Consigli Regionali della Docenza si compongono di dodici membri (che potranno avvalersi dell’opera consultiva di tre membri tecnici proposti dal Ministro dell’Istruzione o dalle Università). Tutti i membri eletti nel Consiglio Superiore o in quelli Regionali godranno, per la durata del proprio mandato, di esonero totale e retribuito dal servizio.
    Il Consiglio Superiore della Docenza avrà sede e svolgerà le proprie attività all’interno del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, quale organismo specifico del corpo docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Verrà eletto improrogabilmente ogni cinque anni, nell’ambito della contestuale elezione dei Consigli Scolastici di Distretto, dei Consigli Scolastici Provinciali e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione previsti dai DPR 416 e 417 del 1974. Tutte le liste regolarmente presentate hanno diritto di convocare assemblee di propaganda in orario di servizio, retribuite per il personale docente, presso tutte le istituzioni scolastiche, convocate a livello provinciale, per gruppi di scuole o di singolo istituto. Tutti i docenti, di ruolo e non, delle scuole di ogni ordine e grado, sono eleggibili. I candidati godono di trenta giorni di esonero retribuito per svolgere la propria campagna elettorale, che avrà pari durata. Tutti i docenti, di ruolo e non, sono elettori. Le elezioni avverranno in due giorni lavorativi e si terranno presso seggi elettorali costituiti in tutte le istituzioni scolastiche pubbliche italiane. Le elezioni determineranno gli eletti secondo il sistema proporzionale.
    I Consigli Regionali della Docenza avranno sede e svolgeranno le proprie attività presso le Direzioni Scolastiche Regionali, quali organismi specifici del corpo docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e verranno eletti improrogabilmente ogni cinque anni – in pari data rispetto al Consiglio Superiore della Docenza – nell’ambito della contestuale elezione dei Consigli Scolastici di Distretto, dei Consigli Scolastici Provinciali e del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione previsti dai DPR 416 e 417 del 1974. Le Liste dovranno venire presentate entro il quarantacinquesimo giorno utile precedente la data stabilita dal Ministro dell’Istruzione per le elezioni. In ogni caso, la presentazione di liste nazionali per il Consiglio Superiore della Docenza, dà comunque diritto a presentare liste per tutti i Consigli Regionali della Docenza. Tutte le liste regolarmente presentate hanno diritto di convocare assemblee di propaganda in orario di servizio, retribuite per il personale docente, presso tutte le istituzioni scolastiche, convocate a livello provinciale, per gruppi o per singolo istituto. Tutti i docenti, di ruolo e non, delle scuole di ogni ordine e grado sono eleggibili. I candidati godono di trenta giorni di esonero retribuito per svolgere la propria campagna elettorale, che avrà pari durata. Tutti i docenti, di ruolo e non, sono elettori. Le elezioni avverranno in due giorni lavorativi e si terranno presso seggi elettorali costituti in tutte le istituzioni scolastiche pubbliche italiane. Le elezioni determineranno gli eletti secondo il sistema proporzionale.
    Il regolamento di dette elezioni, che non potrà derogare da quanto sancito nella presente legge, verrà redatto dal Ministro dell’Istruzione, possibilmente di concerto con tutte le Associazioni professionali ed i Sindacati del personale docente della scuola pubblica con statuto registrato, nessuna esclusa, che saranno tutte obbligatoriamente consultate in egual misura, in modo appropriato ed in sede comune. Ogni lista presentata nelle due consultazioni elettorali avrà diritto a designare un membro interno alle commissioni elettorali, nazionale, regionali e di singolo seggio elettorale, nonché propri rappresentanti di lista. I membri delle commissioni elettorali godranno di esonero totale e retribuito dal servizio per il tempo necessario alla raccolta delle liste, alla costituzione ed all’attività dei seggi elettorali e delle commissioni stesse. L’esonero si protrarrà sino alla nomina degli eletti ed al compimento dei tempi necessari all’esame degli eventuali ricorsi loro rivolti sia in ordine alla presentazione ed all’accoglimento delle liste che relativamente alla nomina degli eletti. I presentatori delle liste avranno comunque sempre la facoltà di inoltrare ricorsi alla magistratura ordinaria, che esaminerà le controversie con urgenza. La nomina degli eletti avverrà comunque entro il termine perentorio di giorni trenta dal termine delle votazioni.

    Art. 3

    (Attribuzioni del Consiglio Superiore della Docenza e dei Consigli Regionali)

    Il Consiglio Superiore della Docenza ha la rappresentanza istituzionale della professione docente sul piano nazionale. Esso esercita, oltre a quelle eventualmente demandategli da altre norme, le sotto indicate attribuzioni:
    a) dà pareri, obbligatori e consultivi, al Ministro dell’Istruzione sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la formazione primaria, secondaria, superiore, ricorrente e permanente;
    b) emana norme regolamentari comuni per la disciplina delle attività dei Consigli Regionali della Docenza;
    c) statuisce il codice deontologico della funzione docente e ne cura periodicamente l’aggiornamento;
    d) sovrintende espressamente allo stato giuridico del corpo docente e ne cura in modo esclusivo l’ambito della valutazione professionale e dei contenziosi disciplinari, demandandone o meno il merito ai Consigli Regionali;
    e) stabilisce, promuove e sovrintende annualmente al piano nazionale delle attività di aggiornamento che devono svolgersi prevalentemente con esonero dal servizio, per l’attuazione delle quali si avvale anche dei Consigli Regionali della Docenza e delle Università. I piani d’aggiornamento faranno particolare riferimento ai dodici mesi sabatici pienamente retribuiti che i docenti delle scuole di ogni ordine e grado acquisiscono per tramite del presente comma come diritto su base decennale, fruibile ogni nove anni di servizio di ruolo, o anche in periodi frazionati a scelta del singolo;
    f) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli Regionali della Docenza tese al miglioramento e al perfezionamento della professionalità nonché alle attività di aggiornamento che devono svolgersi prevalentemente con esonero dal servizio;
    g) regola i criteri d’assunzione per concorso nel sistema pubblico dell’istruzione, la formazione di base ed il tirocinio, nonché del tutoraggio dei neoassunti, e verifica periodicamente mediante i Consigli Regionali della Docenza l’adempimento da parte degli iscritti delle attività di aggiornamento;
    h) intraprende ogni iniziativa a carattere nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti, nonché della libertà di insegnamento;
    i) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli Regionali della Docenza in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell’Albo dei docenti, che viene disposto su base regionale, e relativi alle elezioni dei Consigli Regionali stessi e, in appello, sui ricorsi in materia disciplinare;
    l) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni. Detto regolamento è soggetto ad approvazione del Ministro della Giustizia;
    m) dà parere sullo scioglimento dei Consigli Regionali della Docenza sovrintendendo ad eventuali elezioni straordinarie;
    n) determina con deliberazione sottoposta al visto dal Ministro della Giustizia, e con aggiornamento biennale, la misura delle quote annuali – che non possono superare lo 0,30% dello stipendio netto in godimento da parte dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado – dovute dagli iscritti per le spese del funzionamento proprio e dei Consigli Regionali della Docenza, che redigono annualmente e rendono pubblico il proprio bilancio. Le quote degli iscritti vengono prelevate direttamente dalla busta paga per il tramite della parte datoriale e versate al Consiglio Nazionale della Docenza;
    o) delibera sull’utilizzazione e l’investimento delle quote annuali (anche in materia di tutela e previdenza rivolte agli iscritti), e sulla ripartizione delle stesse, almeno il cinquanta per cento delle quali deve comunque ritornare mensilmente ai Consigli Regionali della Docenza;
    p) presiede all’iscrizione degli aventi diritto (docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di ruolo e non), libera e non obbligatoria ma che dà agli iscritti il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla formazione ed alla gestione degli organi del Consiglio Superiore e dei Consigli Regionali della Docenza, nonché a godere dei servizi da questi prestati;
    q) è destinatario di finanziamenti specifici per lo svolgimento dei propri compiti, pari allo 0,1 per cento del bilancio complessivo dello Stato per l’Istruzione; raccoglie quindi e gestisce finanziamenti statali, regionali o degli altri Enti Locali, nonché dell’Unione Europea, volti alla realizzazione dei propri fini istituzionali ed in favore dei propri iscritti, anche in materia di assistenza e previdenza integrativa. Per raggiungere i propri scopi può siglare convenzioni;
    r) redige annualmente e rende pubblico il bilancio nazionale;
    s) sovrintende all’opera, assolutamente gratuita e non retribuita, prestata all’interno del Consiglio Superiore della Docenza, nonché all’interno dei Consigli Regionali;
    t) stabilisce l’equipollenza dei titoli e determina le classi di concorso;
    u) stabilisce, su base oraria, la retribuzione minima tabellare della funzione relativa al ruolo unico docente, che sia nel sistema pubblico che in quello privato non può comunque essere inferiore alla retribuzione media oraria riferita al ventaglio salariale presente nella Unione Europea con riferimento ad un’ora di insegnamento di scuola superiore trascorsa in presenza degli allievi;
    v) indica le ore di programmazione didattica mensili utili ad ogni ordine e grado di scuola;
    z) stabilisce e cura le relazioni con il sistema Universitario nazionale e con i singoli Atenei, anche al fine di realizzare una carriera docente con sbocco universitario, particolarmente nell’ambito della ricerca metodologico-didattica e della nuova formazione di base dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

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    Unicobas

     Il Consiglio superiore della Docenza nasce con il compito di definire gli standard professionali, di sovrintendere alla formazione iniziale ed in servizio, di intervenire sulle norme di accesso all’insegnamento, di gestire l’Albo professionale, di statuire e far rispettare il codice deontologico.
     Gli standard professionali devono descrivere che cosa devono sapere e saper fare gli insegnanti. Essi sono l’elemento fondante dell’identità professionale e costituiscono la base indispensabile per la formazione iniziale ed in itinere, per il reclutamento, per la valutazione e l’autovalutazione dei docenti. Vanno individuati standard generali della professione e standard specifici per le diverse aree disciplinari e per i diversi gradi scolastici, standard per la formazione iniziale, per il reclutamento e il superamento del periodo di prova.
     Insieme agli standard, il codice deontologico favorisce la costruzione dell’identità professionale, aumenta il senso di appartenenza alla propria comunità professionale e scientifica, costituisce esso stesso un importante riferimento ai fini della valutazione e dell’autovalutazione, nonché dell’attività educativa, e contempera l’autonomia professionale con i bisogni degli allievi e con i più generali interessi della società.
    Per essere efficaci, sia gli standard che il codice deontologico devono essere aperti alle sollecitazioni della concreta pratica professionale, della ricerca, della cultura e della domanda sociale. Devono essere flessibili e dinamici, cioè continuamente aggiornabili ed aggiornati, favorendo il confronto studenti-docenti sul piano formativo, ma ristabilendo il rispetto dei ruoli: ambito metodologico didattico di stretta competenza degli insegnanti senza (dannose ed inqualificabili) intromissioni; ambito formativo che attiene al rispetto fra i ruoli.
     Va eliminato tutto quello che confligga con quanto affermato nei compiti del nuovo Organismo professionale dei docenti e presente nella precedente produzione legislativa.

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    admin

    grazie del contribut e scusateci per aver approvato con ritardo il commento

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