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Art. 19. Il Nido d’infanzia
- Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico garantito dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, rivolto alla collettività, che non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale. I Comuni, singolarmente o in associazione fra loro, sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.
- Il Nido d’Infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni che vivono nel territorio nazionale.
- Lo Stato tutela e garantisce l’inserimento dei bambini e delle bambine portatori di svantaggio psico–fisico e sociale.
- Il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle educatrici e degli educatori. Sostiene ed autorizza progetti sperimentali di continuità tra il Nido d’Infanzia e la Scuola dell’Infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.
- Le Regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei Nidi d’Infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. È assicurata l’assistenza sanitaria e psicologica in modo continuativo.
- La dotazione organica degli educatori e delle educatrici è definita con i seguenti parametri:
- almeno un educatore o educatrice ogni cinque lattanti iscritti;
- almeno un educatore o educatrice ogni sei piccoli iscritti;
- almeno un educatore o educatrice ogni otto grandi iscritti.
- Ai Comuni compete l’apertura, la gestione dei Nidi d’Infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.
- La spesa per la gestione dei Nidi d’Infanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed i Comuni, con il contributo della famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, l’edificio ed i relativi mutui. Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il
fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità. - Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge, lo Stato è impegnato a varare un piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi d’Infanzia, che preveda l’erogazione di fondi vincolati, per il tramite delle Regioni.
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Luisa Bascherini
Il rapporto numerico bambini/ educatrici varia secondo le disposizioni e i criteri regionali, che in alcuni casi prevedono addirittura 10 bambini per educatore in una sezione grandi. Fortunatamente spesso i rapporti rimangono quelli stabiliti dai criteri ragionevoli che prevedono 4 lattanti ogni educatore, e 6 medi/grandi per educatore. I rapporti previsti dalla Lip prevedono quindi 10 lattanti per sezione, è 16 grandi per sezione. Francamente viste le crescenti problematiche presenti fin dal nido nelle composizioni delle sezioni, handicap, problemi sociali (bambini ospiti di casa famiglia) eccetera, riterrei opportuno non gravare e mantenere il rapporto numerico più diffuso e ragionevole.