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Art. 19. Il Nido dinfanzia

  1. Il Nido dInfanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico garantito dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, rivolto alla collettività, che non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale. I Comuni, singolarmente o in associazione fra loro, sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.
  2. Il Nido dInfanzia accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni che vivono nel territorio nazionale.
  3. Lo Stato tutela e garantisce linserimento dei bambini e delle bambine portatori di svantaggio psicofisico e sociale.
  4. Il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle educatrici e degli educatori. Sostiene ed autorizza progetti sperimentali di continuità tra il Nido dInfanzia e la Scuola dellInfanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.
  5. Le Regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei Nidi dInfanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. È assicurata lassistenza sanitaria e psicologica in modo continuativo.
  6. La dotazione organica degli educatori e delle educatrici è definita con i seguenti parametri:
    1. almeno un educatore o educatrice ogni cinque lattanti iscritti;
    2. almeno un educatore o educatrice ogni sei piccoli iscritti;
    3. almeno un educatore o educatrice ogni otto grandi iscritti.
  7. Ai Comuni compete lapertura, la gestione dei Nidi dInfanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.
  8. La spesa per la gestione dei Nidi dInfanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed i Comuni, con il contributo della famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, ledificio ed i relativi mutui. Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il
    fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità.
  9. Entro dodici mesi dallapprovazione della presente legge, lo Stato è impegnato a varare un piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi dInfanzia, che preveda lerogazione di fondi vincolati, per il tramite delle Regioni.

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    Luisa Bascherini

    Il rapporto numerico bambini/ educatrici varia secondo le disposizioni e i criteri regionali, che in alcuni casi prevedono addirittura 10 bambini per educatore in una sezione grandi. Fortunatamente spesso i rapporti rimangono quelli stabiliti dai criteri ragionevoli che prevedono 4 lattanti ogni educatore, e 6 medi/grandi per educatore. I rapporti previsti dalla Lip prevedono quindi 10 lattanti per sezione, è 16 grandi per sezione. Francamente viste le crescenti problematiche presenti fin dal nido nelle composizioni delle sezioni, handicap, problemi sociali (bambini ospiti di casa famiglia) eccetera, riterrei opportuno non gravare e mantenere il rapporto numerico più diffuso e ragionevole.

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