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Art. 21. Scuola Elementare

  1. La Scuola Elementare accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre dellanno scolastico di riferimento.
  2. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra lorganizzazione modulare a 30 ore ed il tempo pieno a 40 ore. Allatto delliscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.
  3. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni e delle alunne interessati non sia inferiore a 15.
  4. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni e alunne ed in situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte flusso immigratorio o a rischio) vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga a quanto sopra indicato.
  5. Sono assegnate o assegnati almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle o dai docenti coinvolti.
  6. Nellambito della classe, i docenti e le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativodidattica.
  7. Variazioni sullattribuzione o lorganizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate allinterno del gruppo dei docenti e delle docenti contitolari che ne concordino la modifica.
  8. Per favorire larricchimento del percorso formativo ed il recupero delle situazioni di svantaggio, sono garantite ai bambini e alle bambine almeno tre ore settimanali di compresenza per ogni classe a modulo e
    almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. Leventuale presenza nella classe di docenti specialisti permette di aumentare il monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal Collegio Docenti.
  9. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I docenti e le docenti di classe possono proporre solo in casi eccezionali al Consiglio di Interclasse, con la sola componente docenti, la nonammissione dellalunno o alunna alla classe successiva con le modalità descritte ai commi 3 e 4 dellarticolo 7, Titolo I.
  10. I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 2 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.

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    iara ciccarelli dias

    scrivo a proposito del comma 5.
    Per garantire un percorso di insegnamento-apprendimento di qualità a vantaggio dei bambini non è possibile lasciare alla discrezionalità del dirigente scolastico l’assegnazione degli ambiti di insegnamento. le preferenze e le richieste spesso non vengono assunte e rispettate. tropo spesso per esempio la matematica viene insegnata da persone che non sono appassionate e che la “trasmettono” in modo tradizionale. Chi non conosce bene una disciplina non può organizzare attività laboratoriali di un certo livello. gli insegnanti di scuola elementare hanno il diritto di vedere riconosciuta la loro professionalità anche rispetto alla disciplina per chi si sono formati attraverso anni di corsi di aggiornamento e attraverso un percorso di studi specifico.
    secondo me è fondamentale provare a cambiare anche questo punto.
    proposta:
    ” (… )
    Al fine di garantire ai bambini un percorso di qualità sul piano delle esperienze, gli ambiti disciplinari devono essere sempre assegnati in base al curriculum formativo dei docenti e tenendo conto delle competenze esplicitate dagli stessi. Pertanto, prima dell’assegnazione degli ambiti disciplinari, il dirigente deve sempre consultare i singoli docenti al fine di garantire la piena realizzazione delle reali competenze di ciascuno”.

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