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Art. 9. Funzione docente.

  1. Nel Sistema Educativo di Istruzione sono sancite lunicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
  2. La qualificazione dei docenti e delle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricercaazione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole
    istituzioni scolastiche. I docenti e le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
  3. La nomina a Capo dIstituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per 5 anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è laver insegnato nella Scuola Statale per almeno 10 anni.

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