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Art. 9. Funzione docente.

  1. Nel Sistema Educativo di Istruzione sono sancite lunicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
  2. La qualificazione dei docenti e delle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricercaazione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole
    istituzioni scolastiche. I docenti e le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
  3. La nomina a Capo dIstituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per 5 anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è laver insegnato nella Scuola Statale per almeno 10 anni.

10 comments found

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    giancarlo cavinato

    Comma 3 molto opportunamente si parla di ‘capo di istituto’ e non di dirigente o di manager: va chiarito che la sua funzione è per l’apprendimento, per favorire l’apprendimento e la parità di opportunità per tutti gli alunni. Meno male che è STATO TOLTO IL PUNTO IN CUI IN PRECEDENZA SI DICEVA CHE HA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E SI PROPONEVA CHE LA DIREZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI FOSSE AFFIDATA A UN DOCENTE ELETTO. Va precisato che la formazione dei nuovi capi di istituto non può essere affidata alla scuola delle pubblica amministrazione con le relative linee guida perché ciò significa la mortificazione della didattica e della qualità autentica ( relazioni, opportunità,…). Deve essere una formazione in funzione dei diritti di tutti i soggetti, non di chiusura ma di apertura. Inoltre seconda del livello scolastico di provenienza del nuovo reclutato occorre garantire una riconversione nella formazione se eserciterà in u ordine di scuola diverso.

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    Luigi Cozza

    Opportuno il passaggio sull’obbiligo dello stato di fornire fondi alle scuole per organizzare la formazione. Personalmente, propongo che ogni scuola possa organizzare IN SEDE E IN ORARIO DI SERVIZIO, a rotazione, corsi di aggiornamento sulle discipline che vi si insegnano, senza fumisterie pseudopedagogiche, tenuti o da docenti esperti o, meglio ancora, da qualche ricercatore universitario

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    Luigi Cozza

    errata corrige: obbligo (non obbiligo 🙂 )

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    Alessandro Di Massimo

    Con rifermento al Comma 3, propongo le seguenti integrazioni:
    La qualificazione dei docenti e delle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere garantita agli aspiranti docenti inizialmente attraverso la regolare istituzione di percorsi abilitanti sul modello del PAS e del TFA e per le classi di insegnamento carenti di organico attraverso l’intensificazione di tali percorsi e successivamente, in itinere, attraverso attività di formazione che attribuiscano punteggio senza soglie limite, in modo da consentire l’emersione del personale più volenteroso. Ai percorsi abilitanti verranno alternati, con cadenza periodica, concorsi che consentano, sulla base delle disponibilità, l’immissione in ruolo. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I docenti e le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.

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    Alessandro Di Massimo

    La precedente proposta di integrazione è riferita al Comma 2 e non al Comma 3 come erroneamente indicato nella premessa.

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    Luigi Cozza

    Le attività di formazione devono essere svolte IN SEDE E IN ORARIO DI SERVIZIO, per evitare che la selezione dei più volenterosi si trasformi in selezione di chi può permettersi lunghe trasferte, spendere in benzina parte dell’esiguo stipendio, e inoltre è favorito dal non aver problemi di famiglia o di salute. Inoltre, tali attività devono essere centrate sui CONTENUTI dell’insegnamento, o sui metodi legati alle tecnologie dell’informazione.

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    Unicobas

    EMENDAMENTO ALLA LIP PROPOSTI DALL’UNICOBAS

    Comma da definire

    (Principi generali)

    Si statuisce un’area contrattuale specifica per tutto il personale della scuola, docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, nonché per i presidi, fuori dal campo di vigenza della legge delega n. 421/1992 sul Pubblico Impiego e della sua diretta emanazione: il decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

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    Unicobas

    Riteniamo necessario stabilire tramite specifica disposizione di legge:
     l’uscita dell’intero comparto scuola dal pubblico impiego (ponendolo fuori dal campo di applicazione della legge delega n. 421/1992 e del Decreto legislativo n. 29 del 1993), il recupero degli automatismi salariali biennali d’anzianità come dato di garanzia sull’esperienza (sulla scorta di quanto avviene nella Repubblica Federale Elvetica, ove gli automatismi salariali d’anzianità sono addirittura annuali e tale trattamento è riservato solo agli insegnanti) e del Ruolo come elemento di protezione ed affermazione della libertà d’insegnamento, nonché della specificità professionale della funzione docente;
     il conseguente ritorno ad un contratto di natura non privatistica, specifico per l’intero comparto scuola (docenti ad ATA), ristabilendo la possibilità di una vera rivalutazione (ad esempio tramite l’incremento dell’indennità di funzione docente) dello stipendio base degli insegnanti, altrimenti inchiodato per legge alle stime inflattive dell’ISTAT ed all’inflazione programmata dal Ministero dell’Economia. Il perverso meccanismo disposto dal DL.vo 29/93 rende altrimenti impossibile anche il solo avvicinamento alla media retributiva europea, rispetto alla quale, tenuto conto del costo della vita, i docenti italiani si collocano ormai all’ultimo posto;

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    Alessandro Bonazzi

    Il concorso non è mai un buon modo di selezionare nella scuola, soprattutto per i presidi.
    Anche qui penserei ad una formazione adeguata soprattutto dal punto di vista gestionale e dirigenziale, per poi accedere ad una graduatoria insieme alla valutazione conseguita.

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    isabella

    per il comma 2 la formazione va retribuita e riconosciuta come in tutti gli altri posti di lavoro, mentre ora non
    lo è!

    per il comma 3 non vedo perchè “Requisito necessario per la partecipazione al concorso è l’aver insegnato nella Scuola Statale per almeno 10 anni”. Al concorso possono accedere tutti, se sei preparato e giovane è meglio!!!!!!

    Ai docenti spetta un’asscurazione idonea che copra i rischi sul lavoro (che attualmente si pagano da soli!) oltre che un’assicurazione sanitaria. A docenti che lavorano mattina e pomeriggio nella scuola, causa pessima organizzazione,
    va riconosciuto un ticket restaurant pari almeno a 5 E., soprattutto quando il docente non risiede nel comune della scuola (e non ha neanche i 6 punti di ricongiungimento in più) e ha orari spezzati (3h la mattina, 1 h nel primo pomeriggo e 1h nel tardo pomeriggio, quando cioè complessvamente si superano le 6 ore), per i quali si rimborsa il pranzo o la benzina ….. vanno date le indenntà per le gite, adeguate alla responsabilità e alla durata delle gite ….. e pagati gli straordinari quando le runioni durano di più o quando si supera le eccedenze ore (nel caso si utlzza un badge)
    La valutazione deve essere fatta da un superiore, sia il dirigente scolastico o altro organo preposto qualificato che valuti il lavoro effettivamente svolto, su un radar adeguato e noto a priori

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