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(NB: questo articolo viene aggiornato in tempo reale dalla Sala del Capitolo e verrà completato successivamente, raccogliendo i materiali frutto della giornata).

Il 6 febbraio è dedicato alla discussione di alcuni temi su cui attualizzare il testo della nuova legge di iniziativa popolare per una buona scuola per la Repubblica.

Sono stati ampiamente discussi i documenti prodotti dai gruppi che hanno lavorato sulla base del mandato ricevuto dall’assemblea del 5 settembre a Bologna.

Sulla valutazione sono stati presentati dal referente del gruppo una relazione introduttiva e un intervento di approfondimento; è seguita un’ampia discussione, i cui punti salienti sono sintetizzati qui di seguito, per punti schematici:

1. Stefano d’Errico:

  • necessità della valutazione, perché, se si pongono degli obiettivi, occorre poi verificarli;

  • INVALSI è irriformabile, utopia negativa;

  • Valutazione di scuola con sistema di incrocio di dati fra scuole;

  • Formazione del docente all’atto dell’assunzione e non dopo venti anni: laurea con biennio di indirizzo metodologico-didattico e tesi con tirocinio pratico e tutorato.

2. Vito Meloni:

  • La valutazione in Italia è stata sempre intesa come strumento di potere e di controllo sui docenti;

  • Non c’è la cultura di un corpo ispettivo che non sia punitiva nelle sue pratiche di valutazione delle singole scuole;

  • Invalsi: non può svolgere un ruolo di controllo delle singole scuole.

3. Giovanni Cocchi

  • Un Invalsi democratico è pura utopia;

  • Ritorno a un modello campionario della valutazione delle scuole;

  • L’autovalutazione delle scuole è stata proposta per la prima volta dalla LIP-Scuola nel 2006, che prevedeva alleanza tra docenti, studenti e genitori;

  • I docenti in difficoltà andrebbero affiancati al fine di rimotivarli e recuperarli.

4. Marina Boscaino

  • No valutazione come mito della modernità, espressione [in]cultura neoliberista, Maastricht et alia….

  • Sì valutazione docenti se funzionale al miglioramento della funzione docente e non legato ad alcun tipo di premio. Ee;

  • No Invalsi e abolizione DPR 80/2013 art. 6;

  • Funzione degli studenti;

  • Soggetti valutativi determinati sulla base di indirizzi individuati dalla LIP, che individuino criticità e positività, svincolati dalla premialità: formazione e ripetizione anno di prova;

  • Sì processo di autovalutazione;

  • Rivedere il voto numerico primaria e medie.

5. Giuliana Giaccaria

  • Confronto-cooperazione: POF: tanti documenti nella scuola con belle parole non condivise, senza confronto su come renderle concrete;

  • Scuola dell’infanzia: qui non ci si può nascondere dietro alle discipline, in primo piano: – accoglienza, relazioni e aspetti comunicativi non verbali

  • lavoro sul potenziamento

  • meccanismo della valutazione: i bambini spesso a domanda cercano di rispondere cosa pensano che si aspetti l’insegnante.

  • ruolo fondamentale dei genitori, per sapere come percepiscono il fare scuola ed evitare di essere autoreferenziali nell’autovalutazione, stabilendo un patto educativo

  • Se la scuola formula dei criteri in autonomia non c’è possibilità di confronto a livello nazionale.

6. Gianluca Maestra

  • Avanzamento di carriera per merito attraverso concorsi interni e rivalutazione dell’anzianità di servizio come adeguamento ai costi della vita ai “progetti di vita”;

  • Valutazione: valuta processi ed è essa stessa un processo, quindi ne va fatto il “tagliando” periodicamente e deve prevedere momenti di revisione e monitoraggio continui, nell’ottica della ricerca-azione.

  • Rivalutare ed estendere il modello di programmazione e di autovalutazione della scuola primaria, con l’inserto, per un feedback positivo all’esterno, di esperti esterni per la facilitazione e per la risoluzione di eventuali conflitti.

7. Alessandro Moretti

  • No Invalsi quindi abolizione DPR 80/2013 art. 6;

  • Autovalutazione sì, ma non come il RAV prediposto dal Miur;

  • Creare, nelle scuole medie e superiori, un Team simile al modulo della scuola primaria per individuare momenti di riflessione e autovalutazione del proprio lavoro anche prevedendo la presenza di un coadiuvatore esterno, che possa aiutare i docenti ad avviare un percorso di automiglioramento;

  • Fondamentale un ripensamento del reclutamento del corpo docente che agevolerebbe le pratiche valutative, snellendole;

  • Tale valutazione, intesa non come atto punitivo ma migliorativo dei processi di insegnamento/apprendimento, non può non prevedere un ripensamento anche della valutazione degli alunni.

8. Tonia Guerra

  • Abrogazione DPR 80/2013 art. 6;

  • Valutazione di sistema;

  • Valutazione di scuola alternativa e opposta rispetto alla logica del merito individuae della 107:

  • formazione iniziale (competenze disciplinari, pedagogiche e didattiche);

  • Anno di prova/tirocinio;

  • Aggiornamento e formazione in servizio con verifica esiti;

  • Ricerca-azione;

  • Luoghi e momenti di valutazione condivisa fra le varie componenti di ogni scuola;

  • No gerarchizzazione del Collegio.

Sulla laicità è stato presentato un documento schematico  e la discussione ha ribadito l’importanza della ripresa della battaglia ideale e culturale sulle implicazioni discriminanti dell’insegnamento della religione cattolica.

Sul tema dei sostegni, riassumiamo qui di seguito la discussione, avvenuta sulla base di una relazione-stimolo del relativo gruppo di lavoro: interviene Mauro Presini, in assenza della referenti del gruppo, Daniela Costabile e Cinzia Valentini.

Non è ancora pronto un documento di aggiornamento sia perché il gruppo ha ancora bisogna di confrontarsi su alcuni aspetti, sia perché finora ci si è concentrati sui possibili sviluppi della delega sul sostegno ma soprattutto perché già l’articolo 12 è ben scritto.

Infatti esso fa riferimento, oltreché alla legge 104, anche alla legge 517/77, che ha il vantaggio di parlare sia di valutazione degli alunni in senso formativo, sia di abolizione delle classi differenziali, che di “forme particolari di sostegno” alle classi. Tutto ciò è molto attuale ed offre già lo scenario indispensabile per una scuola inclusiva.

Da qualche anno il contesto scolastico si caratterizza per una definizione di Bisogni Educativi Speciali molto contestabile; sussiste il pericolo che con la ricerca microscopica delle diversità individuali, le differenze si possano accentuare e riprodurre. Inoltre c’è il forte rischio che nella delega sull’integrazione si medicalizzi il processo di inclusione: in particolare  con la proposta di mantenere per 10 anni gli insegnanti di sostegno sullo stesso posto ma anche con quella di specializzarli ulteriormente per categorie. A titolo personale Presini propone di definire meglio il fatto che il processo di inclusione si realizza con l’apporto di tutti i colleghi e le colleghe, sia curricolari sia di sostegno, in sinergia con i servizi e le famiglie. Andrebbe meglio chiarito il comma 4 in cui si prevede l’inserimento nella classe di 2 alunni con disabilità per evitare che entrambi gli alunni possano essere in condizione di grave disabilità. È necessaria anche un serio approfondimento sulle risposte da dare nel caso di alunni e alunne con Difficoltà Specifiche di Apprendimento: bastano i soli strumenti compensativi? Potrebbero essere utili ulteriori ore di compresenza e/o di sostegno da affidare alla classe?

 

Sul biennio unitario è stato presentato un documento esteso, su cui si registra un ampio dissenso, in particolare per ciò che concerne i riferimenti a Maastricht e alle compatibilità economiche; il tema verrà ripreso e ridiscusso.

Sul tema dell’autonomia viene ripreso da d’Errico il tema della necessità di superare il Decreto legislativo 29/93.
Nel corso dell’assemblea, Vittorio Balestrieri, RSU, educatore del Convitto di Napoli, Membro Comitato Lip Napoli, ha presentato la richiesta di inserimento nel testo attualizzato della legge di quanto segue:

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
ART. 10-bis.
(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti). 1. A partire dall’anno scolastico 2015/16 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito della determinazione dell’organico da effettuarsi secondo quanto stabilito come stabilito dal comma 2 dell’articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un educatore. Per l’anno scolastico 2015/16 sono assunti, nei ruoli di educatore:
a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell’ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per le classi di concorso PPPP e L030;
b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) i soggetti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso del personale educativo (PPPP) e L030.
2. A partire dall’anno scolastico 2016/17 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito della determinazione dell’organico, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal comma 2
dell’articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio
organico di diritto almeno un pedagogista. A tal fine il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, bandisce un concorso per titoli ed
esami aperto a tutti coloro clic siano in possesso del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche ovvero siano in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso L030″.